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Gare: un Durc negativo al momento della presentazione della domanda comporta l’esclusione


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5531/11
di Chiara Zaccagnini

La presenza di un Durc negativo, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che sia possibile effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale.

Inoltre, la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento con la quale ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Comune di esclusione da una gara di una società che aveva presentato un Durc negativo.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto una gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologico-ambientale, dalla quale era stata esclusa una società per irregolarità contributiva.

Avverso tale provvedimento l’interessata aveva presentato ricorso al Tar, che lo aveva accolto, per la mancata valutazione da parte della stazione appaltante della gravità dell’inadempimento contributivo.

Un’altra società partecipante ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che “alla luce della disciplina introdotta dal Dm. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5/08, la presenza di un Durc negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3912/11).

I Giudici amministrativi hanno precisato che la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1458/09; sentenza n. 6907/10).

Secondo il Consiglio di Stato è legittima la decisione con la quale la stazione appaltante ha escluso dalla procedura l’impresa alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante la presentazione di un Durc negativo, per un importo eccedente la soglia stabilita dall’art. 8 del Dm. 24 ottobre 2007.

Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello presentato da una società partecipante alla gara, affermando che un Durc negativo, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere l’impresa interessata, senza che la P.A. possa effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti.

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