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Distribuzione gas naturale: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento


Consiglio di Stato, sez. consultiva, Parere n. 3598/11
di Chiara Zaccagnini

Il Consiglio di Stato ha emesso il Parere relativo allo schema di regolamento con il quale dovrebbero essere dettati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (ex art. 46-bis, comma 1, Legge n. 222/07).

A tale regolamento dovrebbero seguirne altri due, uno relativo alla definizione territoriale degli ambiti minimi e, l’altro, sulla tutela dell’occupazione del personale.

Il provvedimento individua il soggetto che dovrà gestire la gara e i relativi poteri sostitutivi, stabilendo quali siano gli obblighi informativi dei gestori, il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, quello al gestore uscente a regime, la proprietà degli impianti, gli oneri da riconoscere all’Ente locale concedente e ai proprietari di impianti, i contenuti del bando di gara e del disciplinare di gara e tutte le altre norme sullo svolgimento della gara (requisiti di partecipazione, commissioni di gara, criteri di aggiudicazione).

Sullo schema di regolamento, particolarmente articolato e complesso, il Consiglio di Stato aveva reso un parere interlocutorio nell’Adunanza del 5 maggio 2011, con il quale era stata disposta una ulteriore istruttoria ed erano stati richiesti chiarimenti al Ministero, che ha fornito delle risposte dettagliate ad una serie di eccezioni che erano state sollevate.

Con il parere in commento, la sezione consultiva del Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema, ma ha chiesto al Ministero di precisare ancora alcuni elementi.

In particolare, il Consiglio di Stato ha invitato l’Amministrazione a considerare l’opportunità di prevedere nel regolamento l’indicazione del Comune più popoloso o della Provincia di svolgere il ruolo di stazione appaltante, nel caso in cui in un ambito territoriale non vi sia un Comune capoluogo di Provincia limitando quindi l’intervento sostitutivo regionale ai casi in cui o lo stesso Comune più popoloso o la maggioranza dei Comuni dell’ambito non ritengano possibile che tale Ente svolga convenientemente le funzioni di stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto di ridurre il termine di 18 mesi decorsi i quali, in assenza di emanazione del bando, scatta il potere sostitutivo.

 

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