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Riposi giornalieri: il padre dipendente ne ha diritto anche se la madre è casalinga


Inpdap, Nota operativa n. 23/11
di Alessio Tavanti

L’Inpdap, con la nota operativa in commento, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente [ex 40, comma 1, lett. c) del Dlgs. n. 151/01].

L’interpretazione restrittiva, ai fini dell’applicazione della norma, considerava “lavoratrice non dipendente” la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata libera professionista), avente diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps, escludendo la madre casalinga.

L’Istituto previdenziale, in linea con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, si è espresso in senso favorevole a una interpretazione estensiva della norma, riconoscendo al lavoratore padre il diritto alla fruizione dei permessi giornalieri anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo (Cons. Stato, sent. 4293/08).

Tale posizione è confermata anche avendo riguardo al fatto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come una lavoratrice (Cass., sez. III, sent.  n. 20324/05) e dalla finalità della norma, che è volta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, così come previsto dall’art. 31 Cost. e, quindi, a garantire la cura del neonato anche quando la madre (anche se non lavoratrice dipendente o autonoma) è impegnata in attività che possono distoglierla, come la cura quotidiana della casa e della famiglia.

Per la fruizione di tali permessi deve essere dimostrata la presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate, che attestino l’impossibilità per la madre casalinga di aver cura del neonato (in quanto impegnata, ad esempio, per accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi o cure mediche).

In tali circostanze, il padre dipendente avrà la possibilità di fruire:

a)      di due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno, nell’arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;

b)      dei riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge);

c)      del raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo.

Resta esclusa la possibilità di recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.

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