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Revisori: è legittima la nomina anche in presenza di incarichi presso società partecipate dal Comune in misura irrilevante


Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 748/11
di Alessio Tavanti

La nomina del revisore è riservata alla discrezionalità del Consiglio comunale ed è legittima anche nel caso di contemporaneo incarico presso una società partecipata dal Comune in misura marginale.

E’ quanto ha affermato il Tar con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da uno dei candidati avverso la delibera di nomina del revisore unico dei conti presso un comune con popolazione inferiore a 15.0000 abitanti.

Nel caso di specie, il Consiglio comunale aveva proceduto alla nomina del revisore.

Uno dei candidati aveva proposto ricorso al Tar avverso la delibera di nomina chiedendone l’annullamento, in quanto in contrasto con l’art. 2399, comma 1, lett. c, C.C., richiamato dall’art. 236, comma 1, del Dlgs. n. 267/00,  perché al momento della nomina, il nominato revisore ricopriva il medesimo incarico presso una società partecipata dal Comune.

Inoltre, il ricorrente riteneva la nomina viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto avvenuta su proposta del Sindaco, senza previa analisi, valutazione e discussione circa le qualità tecniche e personali dei diversi candidati.

Il Tar ha chiarito che il ricorrente aveva interesse ad agire, in quanto in base all’art. 234, comma 3, del Tuel l’elezione dell’organo monocratico di revisione (per i Comuni con meno di 15.000 abitanti) deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale, quorum, nel caso di specie, raggiunto esclusivamente dal candidato risultato eletto.

Pertanto, era da ritenere legittimo l’interesse del ricorrente finalizzato alla ripetizione dell’intera votazione, la quale avrebbe attribuito nuove chances di conseguire la nomina.

Nel merito il Tar ha ritenuto insussistente la causa di ineleggibilità del candidato nominato, in quanto, pur ricoprendo contemporaneamente la carica di revisore presso una società partecipata dal Comune, tale posizione non comporta alcun impedimento stante l’irrilevante misura della partecipazione detenuta dal Comune, che non determina una situazione di “controllo”, ex art. 2359, comma 1, c.c.

Il Tar ha ritenuto infondato anche l’altro motivo di ricorso, considerato che la nomina del revisore era avvenuta in conformità a quanto disposto dall’art. 234, comma 3, del Dlgs. n. 267/00, il quale nulla dispone in merito alla necessità di una valutazione comparativa nella scelta tra diversi aspiranti, stante la natura essenzialmente fiduciaria della nomina lasciata all’apprezzamento discrezionale del Consiglio.

Il Tar ha così respinto il ricorso del candidato, affermando l’insussistenza di una causa di ineleggibilità del revisore in caso di contemporaneo incarico in una società partecipata non controllata dal Comune e ribadendo la piena discrezionalità riservata al consiglio comunale nell’attribuzione di tale incarico cha ha natura fiduciaria.

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