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Procedimento: in caso di accertamento per inquinamento acustico non deve essere comunicato l’avvio


Tar Umbria, sez. I,  sentenza n. 271/11
di Calogero Di Liberto

Non deve essere data comunicazione di avvio del procedimento se si dispongono misurazioni del livello di emissioni/immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva.

Questo è il principio che il Tar Umbria ha confermato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso l’ordinanza comunale che imponeva la riduzione delle emissioni acustiche.

Nel caso di specie a seguito di alcune misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. che avevano rilevato il superamento dei limiti di rumore consentiti il sindaco aveva emesso un’ordinanza con la quale imponeva alla società produttrice del rumore di adeguare, entro 20 giorni dalla sua notifica, il ciclo di produzione con strumenti atti a ridurre le emissioni acustiche entro i limiti consentiti.

La società interessata ha impugnato tale ordinanza chiedendone l’annullamento, censurando la natura del potere esercitato e rilevando che, nel caso specifico, non sussistevano i presupposti di eccezionalità e urgenza né particolari rischi per la salute pubblica.

Inoltre, la stessa ha rilevato che non erano state assicurate nel procedimento le garanzie di tutela, a partire dalla previa comunicazione delle misurazioni programmate dall’A.R.P.A., in modo da consentirle di presentare osservazioni ed effettuare le opportune verifiche sulle attività di misurazione.

Il Tar ha chiarito che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il Sindaco è titolare di un potere generale di ordinanza in materia di sanità e igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, Dlgs. n. 267/00).

Inoltre, il Sindaco è titolare di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche e “qualora sia richiesto da  eccezionali ed urgenti necessità di tutela della saluta pubblica o dell’ambiente può, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”(art. 9 Legge n. 447/95).

Il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento oggetto del ricorso è riconducibile a tale ultima fattispecie ha osservato che “un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica e che la stessa norma non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti A.R.P.A. rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini” (TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1930/10; TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 1814/09; Tar Lombardia Milano, sez. IV, sent. n. 715/08; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 199/09; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 5904/02; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. n. 288/11).

In relazione alla questione  inerente alla mancata preventiva comunicazione delle misurazioni dell’A.R.P.A., il Collegio ha precisato che i fenomeni di emissioni e immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva sono influenzati dalla modalità con cui è svolta tale attività e, pertanto, deve essere riconosciuto il “diritto di sorpresa” all’organo pubblico nell’espletamento delle attività di controllo, onde evitare che il preavviso consenta al controllato di non farsi cogliere sul fatto (Consiglio di Stato , sez. V, sent. n. 1224/03).

Inoltre, i giudici hanno rilevato che la reiterata violazione dei limiti delle emissioni acustiche da parte del ricorrente giustifica la mancanza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di un contraddittorio al momento dell’effettuazione delle misurazioni dell’A.R.P.A.

Il Tar ha ricordato il principio secondo il quale “controlli, accertamenti, ispezioni possono essere svolti senza la partecipazione del diretto interessato, a condizione che costui sia successivamente in grado di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati”.

Il Tar ha così respinto il ricorso confermando il principio secondo il quale, nel caso si dispongano misurazioni del livello di emissioni/immissioni acustiche, provenienti da un’attività produttiva, non deve essere necessariamente data comunicazione di avvio del procedimento.

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