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Diritto d’accesso: anche i documenti contabili devono essere conoscibili al Consigliere comunale


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5058/11
di Calogero Di Liberto

I Consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti la cui conoscenza sia utile per un migliore espletamento mandato elettorale, compresi i documenti contabili e informatici.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Consigliere comunale avverso il silenzio-rigetto con il quale l’Ente aveva negato l’accesso agli atti richiesti.

Nel caso di specie, un Consigliere comunale aveva proposto istanza per avere copia della password di accesso al sistema informatico dell’Ente relativo al programma di contabilità.

A seguito del silenzio-rigetto dell’Amministrazione, il Consigliere aveva fatto ricorso al Tar lamentando la violazione degli artt. 2, 3, e 25 della Legge n. 241/.

I Giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo che nel caso di specie non fosse invocabile il diritto d’accesso per la particolare natura dei dati richiesti.

In particolare, il Tar, condividendo le perplessità del Comune, avevano rilevato che dall’accesso potesse derivare il rischio di indebita e occultata alterazione dei dati contabili.

Il Consigliere, ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar, lamentando le stesse violazioni proposte in primo grado e deducendo l’errato giudizio.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. n. 267/00. I Consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti la cui conoscenza si riveli utile per un migliore espletamento del loro mandato elettorale e ha evidenziato come tale accesso si configuri in maniera più ampia rispetto a quello riconosciuto alla totalità dei cittadini, “potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata”.

Pertanto, secondo i magistrati, considerata l’esistenza del documento richiesto, secondo il parere della Corte, doveva essere garantito al Consigliere l’ottenimento della password per accedere al programma di contabilità.

Il carattere informatico dell’informazione richiesta non poteva infatti giustificarne il rigetto, poiché anche il dato informatico rientra nell’ampia nozione di “documento”.

Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto il ricorso del Consigliere, ribadendo il principio secondo il quale i Consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti la cui conoscenza si riveli utile per un migliore espletamento del mandato elettorale, compresi i documenti informatici.

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