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Riposi giornalieri: il padre dipendente ne ha diritto anche se la madre è casalinga


L’Inpdap con la nota operativa del 13 ottobre 2011 ha fornito chiarimenti in merito alla alla fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ex art. 40, comma 1 lett. c) Dlgs. n. 151/01).

L’interpretazione restrittiva della norma considerava lavoratrice non dipendente la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata libera professionista) avente diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps, escludendo la madre casalinga.

L’Istituto previdenziale ha accolto l’interpretazione estensiva (Cons. Stato, sent. 4293/08), riconoscendo al lavoratore padre il diritto alla fruizione dei permessi giornalieri, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Per la fruizione dei permessi deve essere dimostrata la presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate, che distolgano effettivamente la madre casalinga dalla cura del neonato (in quanto impegnata, ad esempio, per accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi o cure mediche).

In tali circostanze il padre dipendente avrà la possibilità di fruire:

a)      di due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno, nell’arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;

b)      dei riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge);

c)      del raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo.

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