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Personale: permessi per il diritto allo studio anche per la formazione a distanza


Funzione pubblica, Circolare n. 12/11
di Alessio Tavanti

La Funzione pubblica con la Circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di permessi e congedi per diritto allo studio dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo alla formazione universitaria a distanza.

Il Dipartimento ha richiamato i diversi istituti, utilizzabili dai pubblici dipendenti, contemplati dalla legge, dai contratti collettivi e dagli accordi negoziali che prevedono agevolazioni per il diritto allo studio e che fissano i relativi limiti e condizioni alla loro fruizione in funzione delle esigenze amministrative.

La Funzione pubblica è, poi, intervenuta sulla dibattuta questione relativa alla possibilità di fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, precisando che i Ccnl. non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti da tali Atenei e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale.

I permessi per il diritto allo studio devono essere rilasciati nel rispetto delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva e la loro fruizione resta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione alle lezioni.

Per quanto riguarda la frequenza ai corsi a distanza, il dipendente dovrà certificare l’avvenuto collegamento on-line durante l’orario di lavoro.

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