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Limiti al turn-over: alcuni chiarimenti sui servizi essenziali


Corte dei conti, Deliberazione n. 46/11

La Sezioni riunite della Corte dei conti con la Deliberazione n. 46/2011/CONTR., hanno chiarito che gli enti assoggettati al patto di stabilità possono assumere nel limite del 20% di spesa rispetto a quella sostenuta per il personale cessato nel 2010 anche per le assunzioni a tempo determinato.

Il vincolo posto dall’art. 14, comma 9 del Dl. n. 78/10 vale per le assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Le Sezioni riunite hanno però precisato che rimarrebbero fuori dal limite del 20%, oltre alle assunzioni per il personale di polizia locale (ex art. 1, c. 118, legge n. 220/10), “le fattispecie che trovano fondamento in situazioni comportanti interventi di somma urgenza e l’assicurazione di servizi infungibili e essenziali, conformemente a quanto evidenziato nella circolare n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010”.

Appare, pertanto, di fondamentale importanza approfondire la questione in merito a quali servizi possano definirsi infungibili ed essenziali.

Nell’ordinamento interno non c’è nessuna disposizione che contenga una definizione di servizio “infungibile”, né un’elencazione.

Si tratta di una categoria “creata” dalla dottrina e ripresa dalla citata circolare della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Nella lingua italiana “infungibilità” significa “insostituibilità giuridicamente riconosciuta” (Devoto-Oli).

Per quanto riguarda i servizi essenziali, potremmo far riferimento a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 146/90 e dall’art. 2 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – Autonomie locali, sottoscritto nel 2002.

Inoltre, potremmo richiamare anche quanto previsto dall’art. 21, c. 3, della legge n. 42/09 che individua le funzioni fondamentali che devono essere svolte obbligatoriamente dai comuni.

Alla luce del combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, potrebbero essere qualificati “servizi essenziali” quelli che devono essere garantiti dall’ente al fine di rispondere a esigenze indifferibili, continue e fondamentali della collettività e realizzati con personale difficilmente sostituibile e dotato di professionalità specifica, quali ad esempio:

–      servizi demografici;

–      polizia locale;

–      servizi educativi;

–      servizi sociali;

–      protezione civile;

–      servizi cimiteriali.

Sembra legittimo che gli enti possano “avvalersi della deroga”, secondo quanto indicato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la citata deliberazione n. 46/11, approvando una delibera “ricognitiva” dei servizi “infungibili ed essenziali”.

Una volta approvato tale atto, potranno prevedere nel piano annuale e triennale del fabbisogno del personale, eventuali assunzioni in deroga ai vincoli di cui all’art. 14, c. 9, del Dl. n. 78/10 al fine di garantire che tali servizi siano svolti senza interruzione e con le professionalità idonee e necessarie.

Si ritiene che l’organo di governo competente ad approvare la delibera di ricognizione dei servizi “infungibili ed essenziali” sia il consiglio comunale, ex art. 42, c. 2, lett. e, del Tuel.

Il consiglio infatti è l’organo di governo cui il Legislatore ha demandato la competenza in materia di organizzazione dei servizi e l’individuazione di quali attività siano da ritenersi per l’ente “essenziali” rientra a pieno titolo in tale fattispecie.

Spetterà successivamente alla giunta comunale (nel piano annuale e triennale del fabbisogno del personale o in altri atti organizzativi) deliberare nuove assunzioni, eventualmente in deroga al limite del 20%, per coprire i posti vacanti in dotazione organica in quei servizi che il consiglio ha indicato come essenziali ed infungibili.

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