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Manovra correttiva bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali contenute nella Legge di conversione


Legge n. 148/11 di conversione del Dl. n. 138/11
di Federica Caponi, Calogero Di Liberto, Alessio Tavanti, Chiara Zaccagnini

 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge n. 148/11, di conversione del Dl. n. 138/11, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, entrata in vigore il 17 settembre scorso.

Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che interessano gli Enti locali.

Tra le molte novità sono previste nuove misure di semplificazione, tagli agli apparati politici, blocco del Tfr per i dipendenti pubblici, interventi in materia di società partecipate e altri provvedimenti finalizzati a garantire la stabilità finanziaria e il contenimento della spesa pubblica.

 

Art. 1 – Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

Il comma 7 ha disposto una modifica all’art. 10 (“Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica”), comma 12, del Dl. n. 98/11 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”). In particolare, ha previsto che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possa essere disposta una riduzione del 30% delle retribuzioni di risultato dei Dirigenti.

I commi 8 e 9, al fine di conseguire ingenti risparmi, hanno anticipato al 2012 gli effetti delle regole del patto di stabilità per gli Enti locali previsti all’art. 20 (“Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità”), commi 2, 3 e 5, del Dl. n. 98/11.

I comma 11 e 12 hanno introdotto alcune disposizioni che hanno di fatto anticipato al 2012 lo sblocco delle addizionali Irpef comunali e ridimensionato fortemente le entrate comunali.

In sede di conversione è stato introdotto un nuovo regime per la gestione delle entrate tributarie comunali.

Sono stati introdotti nuovi poteri in capo ai Comuni, cui è stata assegnata la facoltà di differenziare le loro aliquote e prevedere anche l’eventualità di esenzione totale, nel rispetto degli scaglioni definiti dalla normativa nazionale.

È stata introdotta la possibilità di ridurre il peso delle richieste poste agli Enti locali, qualora le entrate derivanti dall’applicazione della nuova imposta sulle imprese energetiche (robin tax) si rivelino sufficienti.

È stata introdotta una variazione al regime previsto per l’imposta provinciale di trascrizione per le operazioni di acquisto soggette ad Iva (acquisto di veicoli nuovi ed usati) equiparandone il trattamento a quello previsto per gli acquisti non soggetti ad Iva.

In particolare, la tassa di trascrizione per l’acquisto di veicoli presso i concessionari, che fino ad oggi era prevista in somma fissa, sarà soggetta allo stesso regime previsto per gli acquisti non soggetti ad Iva, secondo il quale l’imposta viene applicata in proporzione alla potenza fiscale del veicolo.

I commi 12 bis, 12 ter e 12 quater hanno modificato il regime antievasione previsto dal Dlgs. n. 23/11 (”Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”) che aveva configurato un ruolo importante per i Comuni.

È stato infatti incrementato il premio in favore dei Comuni che parteciperanno in maniera attiva alla lotta antievasione fino al 100% delle maggiori entrate riscosse a seguito delle loro segnalazioni. L’incremento del premio sarà disponibile solo per quei Comuni che entro la fine dell’anno avranno istituito i Consigli tributari [già previsti dalla manovra estiva 2010 (Dl. n. 78/10)].

Il comma 13 ha istituito un fondo per il trasporto pubblico, disponendo che una quota dello stesso, fino al 50%, sia attribuita attraverso alcuni meccanismi premianti atti a garantire nuove risorse agli Enti più virtuosi.

Secondo la stessa norma, tra i criteri per la valutazione della virtuosità deve essere considerato l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il comma 16 è intervenuto in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici, stabilendo che le previsioni di cui all’art. 72 (“Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”), comma 11, del Dl. n. 112/08 (che ha disposto che, per il triennio 2009-2011, le P.A. potessero risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con sei mesi di preavviso, una volta che il dipendente avesse compiuto 40 anni di servizio) dovranno essere applicate  anche per gli anni 2012 – 2014.

Il comma 17 ha modificato la disciplina del trattenimento in servizio del dipendente pubblico oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

In particolare, l’Amministrazione ha la facoltà di disporre, con decisione unilaterale e sulla base di esigenze organizzative e funzionali, il trattenimento in servizio del dipendente per un periodo massimo di due anni, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.

La previgente normativa prevedeva tale facoltà a favore del dipendente, che poteva presentare domanda di trattenimento in servizio.

Il comma 18 ha di fatto autorizzato le P.A. a disporre a favore di prefetti e dirigenti, in relazione a motivate esigenze organizzative, il passaggio ad altro incarico prima della scadenza di quello ricoperto, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità.

Il comma 19 è intervenuto in materia di mobilità, disponendo che il trasferimento del personale che ne fa domanda può essere disposto anche se la vacanza di organico sia in aera diversa da quella di inquadramento.

Il comma 20 ha disposto alcune modifiche all’art. 18 (“Interventi in materia previdenziale”) del Dl. n. 98/11, che aveva introdotto un piano di allineamento graduale dell’età di pensionamento delle lavoratrici del settore privato a 65 anni, così come già previsto per le dipendenti pubbliche, entro 8 anni a partire dal 2020.

In particolare, la norma ha anticipato i tempi, sia con riferimento alla data di inizio, che con riferimento alla data di conclusione dello stesso, rispettivamente al 2014 e al 2026.

Il comma 24 è intervenuto introducendo un nuovo regime in ordine alla definizione delle festività laiche, le celebrazioni nazionali e le festività patronali.

La norma ha disposto che annualmente interverrà un Dpcm a definire le date in cui ricorreranno le festività introdotte con legge dello Stato, nonché le celebrazioni nazionali e le festività patronali.

In particolare, la disposizione prevede che le date in cui si celebreranno tali festività dovranno essere individuate in modo che “esse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”.

Fanno eccezione a tale regime la festa della liberazione (25 Aprile), la festa dei lavoratori (1° Maggio) e la festa nazionale della Repubblica (2 Giugno).

Il comma 29 ha previsto la possibilità per l’Amministrazione pubblica, per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, di disporre il trasferimento del dipendente, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione collettiva di comparto.

Per tutte le Amministrazioni, il trasferimento è consentito all’interno del territorio regionale di riferimento, mentre per il personale del Ministero dell’Interno potrà essere disposto anche al di fuori del territorio nazionale. Queste disposizioni non si applicano ai magistrati.

Il comma 32 ha integrato l’art. 19 (“Incarichi di funzioni dirigenziali”), comma 2, del Dl. n. 165/01 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) in materia di incarichi di funzione dirigenziale nelle Amministrazioni dello Stato, che prevedeva la possibilità che l’incarico avesse una durata inferiore ai tre anni previsti, qualora il termine coincidesse con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

Il comma 32 della norma in commento ha disposto che in tali casi, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’ultimo stipendio deve essere individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.

Questa disposizione si applicherà agli incarichi affidati dal 1° ottobre 2011.

Il comma 33 bis ha disposto alcune modifiche al Rd. n. 2440/23, recante Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”. In particolare, ha abrogato il comma 3 e ha sostituito il comma 2 dell’art. 36, istituendo la possibilità di mantenere in bilancio, per l’anno successivo a quello al quale si riferiscono, tutte le somme stanziate per spese in conto capitale non ancora impegnate alla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 3- Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche

Il Legislatore ha previsto che Comuni, Province, Regioni e Stato, debbono provvedere, entro il 17 settembre 2012, ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, fatto salvo in caso di:

  • vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  • contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
  • danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
  • disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
  • disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

L’adeguamento a tale principio potrà avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

Entro il 31 dicembre 2012, il Governo potrà emanare uno o più regolamenti, al fine di individuare le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma, e definire la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1 (comma 3)

Il comma 4 ha chiarito che l’adeguamento di Comuni, Province e Regioni al predetto principio costituisce elemento di valutazione della virtuosità di tali Enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Dl. n. 98/11, convertito dalla Legge n. 111/11.

Il comma 5 ha stabilito per gli ordinamenti professionali un generale principio di liberalizzazione e apertura alla concorrenza, in particolare con riferimento all’accesso, alla formazione continua e ai tirocini, alle modalità di pattuizione dei compensi e alla tutela del cliente.

Le limitazioni all’accesso sono consentite solo per legge o per motivi di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana.

Di particolare interesse, le novità in materia di tirocinio per l’accesso alla professione, per il quale viene introdotto il diritto ad un equo compenso, nonché il limite massimo di durata individuato in tre anni.

La determinazione del compenso dovrà essere fatta per iscritto, prendendo a riferimento le tariffe professionali, pur ammettendone la possibilità di derogarvi.

Ciò non vale per gli Enti pubblici ai quali si applicano le tariffe determinate con Decreto del Ministro della Giustizia.

Per quanto riguarda la tutela del cliente questa dovrà essere garantita dall’obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per responsabilità professionale i cui estremi della polizza devono essere resi noti al cliente.

La norma in commento al comma 6 ha previsto che l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

Al comma 8 è previsto che le restrizioni vigenti dovranno essere abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto (13 dicembre 2011).

In tal senso al comma 9 tra le restrizioni oggetto di abrogazione sono indicate, fra le altre:

a)      l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica;

b)   il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

c)    l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi destinate all’esercizio di una attività economica;

d)   il divieto di esercizio di un’attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

e)    la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti.

Al comma 10 è previsto che le restrizioni non indicate al comma 9 potranno essere revocate con Dpr da emanare su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto (13 dicembre 2011).

Art. 4 – Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al  referendum popolare e alla normativa dell’unione europea (ovvero “abrogazione dell’art. 23-bis: è stato tutto uno scherzo, ecco di nuovo il 23-bis del Dl. n. 112/08”)

La Legge di conversione non ha introdotto rilevanti modifiche alla norma in commento.

Il Legislatore, quindi, “in barba” all’effetto preclusivo sull’attività legislativa del Parlamento a seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 ha confermato che la disposizione legislativa in commento costituisce la norma di riferimento per la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Gli enti locali dovranno verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali (di rilevanza economica, ovviamente), liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

La Legge di conversione ha parzialmente modificato il comma 2, “alleggerendo” la posizione dell’Ente che nella delibera quadro [che deve essere adottata per motivare il mancato ricorso al mercato], non dovrà Più dare prova dei “fallimenti del sistema concorrenziale”, ma “soltanto” illustrare l’istruttoria compiuta ed evidenziare “le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio”.

La decisione del Comune di mantenere l’affidamento diretto dovrà essere motivata adeguatamente, ma non appare più concretamente “impossibile” o estremamente ardua.

A tale delibera dovrà essere data adeguata pubblicità e la stessa dovrà essere inviata all’Antitrust (comma 3).

A tal proposito, è necessario evidenziare che l’art. 4 non prevede l’obbligo della richiesta di parere dell’Antitrust, ma certamente la stessa Autorità ben potrà comunicare con l’Ente e rilevare eventualmente alcune criticità riscontrate nell’atto inviato.

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