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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Legge n. 106/11 di conversione del Dl. n. 70/11
di Calogero Di Liberto e Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 160/11 la Legge n. 106/11, di conversione del Dl. n. 70/11, concernente “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, entrata in vigore il 13 luglio 2011.

Di seguito riportiamo le disposizioni che interessano gli Enti locali, tra cui si segnalano le nuove misure per la riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, per la liberalizzazione delle opere private, l’estensione della SCIA.

Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Il comma 1 della norma in commento ha stabilito che per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le seguenti modifiche:

a)      estensione del campo di applicazione della  finanza di progetto;

b)      limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;

c)      introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

d)     introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

e)      contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f)       riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g)      istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h)     disincentivo per le liti “temerarie”;

i)        individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l)        estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

m)   controlli “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n)     tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o)      obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p)     razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

q)      innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r)       innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.

L’ultimo periodo del comma 1 ha stabilito l’innalzamento a settanta anni della soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

Il comma 2 dell’art. 4 del Decreto sviluppo ha modificato la lett. b) del comma 1 dell’art. 38 (“Requisiti di ordine generale”) del Dlgs. n. 163/06, introducendo la previsione in base alla quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento le imprese individuali, le società in nome collettivo o in accomandita semplice, o con meno di quattro soci, nel caso in cui gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, un socio unico, ovvero i soci di maggioranza abbiano procedimenti pendenti.

È stata modificata la lett. c) dell’art. 38 del Codice che ha aggiunto tra i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, le società con meno di quattro soci il cui socio unico, ovvero il socio di maggioranza nel caso in cui sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato.

Il Decreto in commento ha modificato, inoltre, l’ultimo periodo della lett. c), prevedendo che l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (non più nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, come stabilito dalla disposizione previgente) nell’anno antecedente, nel caso in cui l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione delle condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione e il divieto non si realizzano nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo  la  condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

La novellata lett. d) ha previsto che, in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria l’esclusione ha durata di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e in ogni caso dovrà essere disposta se la stessa non è stata rimossa.

La novellata lett. h) ha previsto l’esclusione e il divieto di partecipazione alle gare dei soggetti nei cui confronti risulti l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio (art. 7,  comma 10, del Codice) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.

La nuova formulazione ha eliminato il limite previsto dal testo previgente, secondo il quale dovevano essere esclusi coloro che avevano prestato false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La novellata lett. m-bis) ha stabilito che non possono partecipare alla gara, e sono esclusi dalla stessa, i soggetti che sono iscritti nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

Il Dl. n. 70/11 ha, inoltre, aggiunto il comma 1-ter, stabilendo che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante deve segnalarlo all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico.

Il novellato comma 2 dell’art. 38 ha stabilito che il candidato o il concorrente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (ex Dpr. n. 445/00) in cui dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia usufruito della non menzione.

Il concorrente non è tenuto a indicare nella suddetta dichiarazione le condanne nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si definiscono gravi quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 euro, come definito dall’art. 48 bis (“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”), commi 1 e 2-bis, del Dpr. n. 602/73 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”).

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 2 (“Norme in materia di appalti pubblici”), comma 2, del Dl. n. 210/02 (“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”).

Il concorrente, che si trova in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 (“Società controllate e società collegate”) c.c.,  o in qualsiasi altra relazione, secondo la lett. m-quater), è tenuto ad allegare alle offerte, alternativamente:

a)     la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di cui al citato art. 2359 c.c., con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b)     la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

c)      la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale dovrà escludere i concorrenti.

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dalla stazione appaltante dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Tali disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente 14 maggio 2011, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, tale data non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il Decreto in commento ha apportato delle modifiche all’art. 40 (“Qualificazione per eseguire lavori pubblici”) del Dlgs. n. 163/06, novellando il comma 3 lett. a) in base al quale gli organismi di attestazione sono tenuti a certificare l’esistenza nei soggetti qualificati di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

I soggetti accreditati, secondo la nuova formulazione introdotta dal Decreto sviluppo, sono tenuti ad inserire la certificazione di qualità relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 99/09 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).

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