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Diritto d’accesso: deve essere riconosciuto quando c’è un interesse concreto e attuale


Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 4276/11
di Alessio Tavanti

E’ legittimo l’accesso agli atti amministrativi  qualora sia il contenuto  idoneo a manifestare effetti diretti o indiretti nei confronti di un soggetto che vanti un interesse differenziato, a prescindere dalla lesione di una specifica posizione giuridica legittimante l’impugnativa dell’atto.

E’ quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con  la quale ha accolto il ricorso presentato da una docente verso il divieto disposto da una PA.

Nel caso di specie, una docente interessata all’assegnazione provvisoria di sede, aveva presentato all’Ufficio scolastico provinciale istanza di accesso alla documentazione relativa all’utilizzazione di personale docente.

A seguito del diniego espresso dall’Amministrazione, la docente aveva presentato ricorso al Tar avverso l’atto con il quale era stata respinta la sua richiesta di accesso.

Il Tar aveva respinto il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse titolo all’accesso agli atti relativi ai procedimenti di utilizzazione (art. 7 del contratto collettivo nazionale integrativo).

Avverso tale sentenza, la docente ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando le argomentazioni poste dal giudice amministrativo di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interesse all’esibizione di documenti amministrativi può fondarsi su un interesse differenziato anche quando questo non abbia consistenza tale da legittimare il titolare alla proposizione dell’azione giurisdizionale.

Ciò in quanto  “la situazione “giuridicamente rilevante” disciplinata dall’art. 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto” (Cons. Stato, sez.  VI, sentenza n. 1492/11).

Nel caso in specie trova giustificazione la richiesta di accesso agli atti, in quanto la stessa, pur aspirando all’assegnazione provvisoria, legittimamente vantava un interesse a conoscere il contenuto della documentazione richiesta.

Infatti, secondo la disciplina del Ccnl del comparto scuola sopra citato, l’attribuzione di un incarico di insegnamento avviene sulla base di procedimenti distinti secondo una sequenza operativa strutturata in utilizzazioni, assegnazioni e assegnazioni di sede provvisoria al personale docente.

Sebbene la ricorrente avesse presentato domanda per la sola procedura di assegnazione provvisoria, gli atti richiesti attenevano ad un’altra e la pretesa all’accesso trovava fondamento nel fatto che solo dall’infruttuoso esperimento di una delle procedure sorge una possibilità di attribuzione di incarico per quanti abbiano partecipato alla successiva.

Pertanto, coloro che abbiano partecipato alla procedura “subordinata” hanno un evidente interesse a che le assegnazioni di cattedra della procedura “prevalente” siano legittime, in quanto l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe loro le possibilità di impiego.

E’ da ritenere legittima, pertanto, la richiesta della ricorrente di accedere agli atti della procedura di utilizzazione, nella parte relativa alle sedi dalla stessa richieste, risultando evidente il suo interesse a conoscere gli atti che avevano in concreto inciso sull’assegnazione delle relative cattedre richieste sulla base del suo inserimento nella procedura di assegnazione, all’esito della procedura di utilizzazione.

L’interesse all’accesso ai fini della tutela giurisdizionale, effettiva o potenziale, peraltro, non si contrappone ad alcuna situazione di controinteresse dei docenti nominati, non configurandosi nei loro confronti la lesione di alcun diritto dalla doverosa esibizione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non rilevano situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego, ordinando all’Amministrazione di esibire gli atti richiesti.

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