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Manovra correttiva bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali contenute nella Legge di conversione III° parte


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Sono tornate in vigore le norme relative ai controlli di tracciabilità di tipo informatico, che erano state abrogate.

Il comma 3 ha disposto che il Ministro dell’ambiente debba individuare, entro il 16 dicembre 2011, le specifiche tipologie di rifiuti alle quali devono essere applicate le procedure previste ai fini del SISTRI per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il comma 3 bis ha previsto la possibilità che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio deleghino la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Il comma 5 e il comma 6 sono intervenuti in materia di sicurezza dei dispositivi di generazione della firma digitale.

Il comma 5 ha disposto che la DigitPA metterà a disposizione una piattaforma tecnologica che, attraverso particolari strumenti di riconoscimento, assicurerà l’identificazione dei soggetti interessati dai processi di pagamento da parte delle Amministrazioni.

Il comma 6 bis ha disposto la possibilità di disapplicare le sanzioni penali e amministrative previste nei confronti dei genitori che avevano beneficiato dell’erogazione del bonus bebè, di cui ai commi 331, 332, 333 della Legge n. 266/05 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”], senza essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti.

È stato previsto che le suddette sanzioni saranno disapplicate qualora si proceda alla restituzione delle somme percepite entro 90 giorni.

Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

La norma in commento ha novellato l’art. 5 (“Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”) della Legge n. 68/99, concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, introducendo dopo il comma 8, il comma 8-ter, con il quale il Legislatore ha stabilito che i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, a seguito di una loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello previsto, fatto salvo che tali eccedenze siano compensate da un minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa regione.

La disposizione in commento ha inoltre aggiunto il comma 8-quater, stabilendo che sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con la disciplina delineata.

Art. 15- Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali

Il Legislatore in sede di conversione ha soppresso completamente tutta la disciplina relativa alla soppressione delle Province, che nel frattempo è divenuta oggetto di un Ddl costituzionale attualmente all’esame del Parlamento.

Resta in vigore solo la disciplina di cui al comma 5 che aveva disposto che, in coincidenza del rinnovo degli organi di governo delle Province successivo al 13 agosto 2011, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente sarà ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

Art. 16- Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali

In sede di conversione il Legislatore ha abolito la soppressione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti. Per tali Enti è stata prevista l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici mediante Unione di Comuni (ex art. 32 Tuel) a eccezione dei Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d’Italia.

A tali Unioni, possono aderire anche i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 14, commi 28-31, del Dl n. 78/10.

Tali Enti, in alternativa, hanno facoltà di esercitare mediante l’Unione tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti (comma 2).

Alle Unioni costituite ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista nella disposizione in commento, in deroga all’art. 32 Tuel (comma 3).

Il comma 4 ha previsto che siano affidate all’Unione, per conto dei Comuni membri, la programmazione economico- finanziaria e la gestione contabile, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’Unione.

I Comuni membri dell’Unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’Unione mediante deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’Unione entro il 15 ottobre di ogni anno.

Con Dpcm da adottare entro il 15 marzo 2012 saranno disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l’Unione.

L’Unione succederà nei rapporti giuridici in essere a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, inerenti le funzioni e i servizi ad essa affidati .

Alle Unioni saranno trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.

A decorrere dal 2014, le Unioni di Comuni saranno soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli Enti locali, prevista per i Comuni con popolazione corrispondente (comma 5).

Ai sensi del comma 6, le Unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori determinata ai sensi dell’art. 156 Tuel, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti nel caso in cui i Comuni che intendono costituire l’Unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Le Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del (17 novembre 2011), hanno facoltà di individuare diversi limiti demografici.

Le Unioni di comuni già costituite, alla data della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo e  di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle Unioni di cui al presente articolo.

I Comuni convenzionati e consorziati (ex. artt. 30 e 31 TUEL) cesseranno di diritto di farne parte nel momento in cui entreranno nella nuova Unione (comma 7).

Il comma 8 ha stabilito che, entro il 17 marzo 2012, i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare a maggioranza dei componenti potranno avanzare alla Regione una proposta di aggregazione ai fini dell’istituzione della rispettiva Unione.

Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la Regione provvederà a sancire l’istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di aggregazione a essa presentate e sulla base dell’elenco, predisposto con Decreto del Ministero dell’Interno entro il 30 novembre 2012, dei Comuni obbligati  e esentati dal costituirsi in Unione.

La Regione provvederà anche in caso di mancanza o non conformità della proposta di aggregazione.

Dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione o con popolazione superiore che esercitino mediante Unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.

I consigli dei comuni membri dell’Unione hanno esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’Unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’Unione (comma 9).

Ai sensi del comma 10 gli organi dell’Unione di cui al comma 1 sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

Il Consiglio è composto da tutti i Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due consiglieri comunali per ciascuno di essi.

Detti consiglieri sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9, in tutti i Comuni che sono membri dell’Unione dai rispettivi Consigli comunali, garantendo che uno dei due appartenga alle opposizioni.

Fino all’elezione del Presidente, il Sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli membri dell’Unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’Unione medesima.

Con Legge Statale potrà essere stabilito che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei Comuni appartenenti alle Unioni e il relativo sistema di elezione.

Al Consiglio dell’Unione spettano le competenze attribuite dal Tuel al Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9.

Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i propri componenti (comma 12)

Il Presidente dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile e esercita le competenze attribuite al Sindaco ex art. 50 del Tuel, ferme restando in capo ai sindaci dei comuni membri dell’unione le attribuzioni, esercitate quali ufficiali del Governo, ai sensi dell’art. 54 del Tuel.

Il comma 13 ha stabilito che la Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori da esso nominati fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Alla Giunta spettano le competenze di cui all’art. 48 del Tuel e decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.

Lo Statuto dell’Unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti (comma 14)

Il Consiglio adotta lo Statuto dell’Unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9.

Il comma 15 ha previsto che ai Consiglieri, al Presidente ed agli Assessori dell’Unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 e 86 del Tuel, in materia di indennità e contributiva, e ai relativi atti di attuazione in riferimento al trattamento spettante ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione.

Agli amministratori dell’Unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di Amministratori locali ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Tuel, non spetterà alcun trattamento per la carica sopraggiunta fino al momento dell’esercizio dell’opzione.

L’obbligo di costituirsi in Unione non trova applicazione nei riguardi dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti nel caso in cui, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici previsti dal comma 1 mediante convenzione ex art. 30 del Tuel (comma 16).

A tal fine, i suddetti Comuni trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.

Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 dicembre 2011), sono determinati contenuti e modalità delle suddette attestazioni.

Il Ministero dell’interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l’elenco dei Comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di costituirsi in Unione.

Il comma 17 ha operato una riduzione sulla composizione degli organi politici dei Comuni, prevedendo che dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del della legge di conversione del decreto (17 settembre 2011):

  • nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri;
  • nei Comuni con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri e da un numero massimo di due assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 3.001 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e da un numero massimo di tre assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 5.001 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e da un numero massimo di quattro assessori.

A decorrere dalla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 80 – salvo per quanto concerne la retribuzione delle assenze dal servizio di cui al primo periodo del comma 1- e 82 del Tuel.

I commi 19 e 20 hanno integrato la disciplina rispettivamente dell’art. 38, comma 7 e 48, comma 1 del Tuel, prevedendo che le sedute consiliari e le riunioni della Giunta nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

Inoltre i lavori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti ai sensi del novellato art, 79, comma 1, del Tuel hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento (comma 21).

Il comma 22 ha modificato la disciplina disposta dall’art. 14, comma 28, del Dl. n. 78/10, [originariamente prevista per tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti], ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, i quali dovranno obbligatoriamente svolgere in forma associata, mediante convenzione o Unione, le seguenti funzioni:

a)      generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b)      di polizia locale;

c)      di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)      riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato;

f)       del settore sociale.

Il comma 24 modificando l’art. 14, comma 31 del Dl. n. 78/10, ha previsto che il limite demografico minimo per i Comuni, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 novembre 2011).

Inoltre, è stato anticipato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale tali Comuni dovranno esercitare in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ex art 21, comma 3, Legge n. 42/09 (art. 14, comma 31 lett. b), Dl. n. 78/10).

Al comma 25 è stabilito che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, l’organo di revisione contabile dei Comuni saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale potranno essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco regionale dovranno essere stabiliti con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (16 novembre 2011), nel rispetto dei seguenti principi:

  • rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri sopra citati e popolazione di ciascun Comune;
  • previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
  • possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Il comma 26 riporta la medesima disciplina prevista precedentemente al comma 12 del Decreto, per cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali dovranno essere inserite in apposito prospetto, allegato al rendiconto di gestione (art. 227 Tuel), da trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente locale.

Lo schema tipo del suddetto prospetto dovrà essere adottato entro l’11 novembre 2011 dal Ministro dell’interno d’Intesa con la Conferenza Stato – città e  Autonomie locali.

Il comma 27 ha previsto

che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti con partecipazioni in società di capitali, costituite prima del 31 maggio 2010, dovranno provvedere alla loro messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre 2012 (anziché al 31 dicembre 2013 come precedentemente previsto dal Dl. n. 225/10).

Tale disposizione ha, inoltre, modificato la condizione di cui alla lett. a), relativa alla possibilità di mantenimento delle partecipazioni per tali Enti, prevedendo nel termine il termine del 31 dicembre 2012 (anziché 31 dicembre 2013) per la verifica delle condizioni ai fini del mantenimento delle partecipazioni.

Il comma 28 ha previsto che spetti al Prefetto la verifica di vincoli di cui al citato art. 14, comma 32, e della prevista soppressione dei consorzi di funzioni (ex art. 2, comma 186, lettera e) della Legge n. 191/09).

Nel caso in cui il Prefetto rilevi il mancato adempimento, assegnerà agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale, provvederà a nominare un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Dal 2013 le disposizioni in materia di patto di stabilità troveranno applicazione anche nei confronti dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Art. 18- Voli in classe economica

In sede di conversione, il Legislatore ha esteso l’obbligo di volare in classe economica per gli amministratori, i dipendenti e i componenti di Enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica per gli spostamenti e le missioni inerenti ragioni di servizio.

Tale obbligo è stato esteso ai viaggi verso tutti gli stati del Consiglio d’Europa.

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