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Segretari comunali: forniti alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Interno


Ministero dell’Interno – ex AGES – Pareri del 30 giugno 2011
di Alessio Tavanti

Il Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in merito al procedimento di nomina dei Segretari comunali e alla possibilità per quest’ultimi di svolgere incarichi extraistituzionali.

In particolare con riguardo al primo parere, il Ministero ha chiarito la portata del termine che il Sindaco o il Presidente di Provincia devono rispettare nell’ambito della procedura di nomina del nuovo Segretario.

Il riferimento normativo, sul punto, è rappresentato dall’art. 15, comma 2, del Dpr. n. 465/97, secondo cui “[…] il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.”.

La disciplina normativa, pertanto, è chiara nell’indicare che la nomina del Segretario deve avvenire  non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

La natura perentoria di tale termine, decorso il quale il segretario titolare resta confermato, trova giustificazione sia nell’esigenza di garantire la continuità funzionale dell’ufficio di segreteria, che nella necessità di tutelare la posizione del segretario, il cui rapporto di servizio non può essere prorogato oltre il congruo termine di 120 giorni individuato dal legislatore a tutela della certezza dei rapporti giuridici e della professionalità.

Il Consiglio di Stato in proposito ha affermato che “è da reputarsi illegittima l’individuazione intervenuta dopo lo spirare del termine perentorio di 120 giorni”.

A fronte di un’individuazione pervenuta fuori termine “l’Agenzia deve tuttavia astenersi ugualmente dalla successiva assegnazione, onde impedire la nomina da parte dell’amministrazione locale; ciò, non solo e non tanto per l’illegittimità, sopra messa in luce, dell’atto d’individuazione, ma per la preminente considerazione della sicura inefficacia di qualunque nomina eventualmente disposta dopo lo spirare dei 120 giorni di cui all’art. 99 del T.u.e.l.. Tale inefficacia dell’atto di nomina discende dalla sua nullità” (Cons. stato, Sezione V, sent. n. 4694/06).

Sempre il Consiglio di Stato ha affermato che “all’Agenzia spetta… di dare corso alla procedura di individuazione del segretario titolare nei sessanta giorni dalla vacanza,.. onde concludere la procedura nei successivi centoventi giorni con l’accettazione della nomina da parte del segretario…” (Cons. stato, Sezione V, sent. n. 1797/07).

La procedura di nomina deve, pertanto, concludersi entro il 120° giorno dalla proclamazione del Sindaco o del Presidente della Provincia con l’accettazione del Segretario nominato.

Con riferimento alla seconda questione relativa alla possibilità o meno per il Segretario di svolgere incarichi extraistituzionali, il Ministero è stato chiamato a esprimersi, in particolare, sulla legittimità di un incarico retribuito presso una società c.d. in house.

In proposito viene in rilievo la disciplina delle incompatibilità che trova applicazione, anche per i segretari comunali e provinciali in virtù del richiamo operato dall’art. 16 del Dpr. n. 465/97, che fa salva la disciplina dettata dagli art. 60 e ss. del T.U. n. 3/57.

Tale materia, in particolare, oltre a trovare disciplina nel citato art. 60 secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente” e desumibile dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/01, il quale al comma 2 dispone che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

Inoltre al comma 5 del medesimo articolo è previsto che “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.

Dalla lettura delle suddette previsioni normative, volte a tutelare le P.A. rispetto al fatto che lo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle di ordinaria competenza dell’impiegato pubblico possano, in concreto, distogliere quest’ultimo dalle proprie attività istituzionali, con abbassamento del livello quali-quantitativo dell’impegno istituzionalmente dovuto, può evincersi che attraverso il meccanismo dell’autorizzazione, il pubblico dipendente può essere legittimato all’esercizio di attività lavorative extra-istituzionali.

Tale autorizzazione, che per il Segretario titolare è di esclusiva competenza del Sindaco o del Presidente della Provincia (art. 16 del Dpr n. 465/1997), può essere rilasciata solo previo rigoroso accertamento della ricorrenza delle seguenti condizioni:

–          mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dell’attività istituzionale;

–          rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità cui è ispirata la funzione che il Segretario comunale è chiamato a svolgere, ex art. 97, comma 2, del Dlgs. n. 267/00;

–          assenza di possibili conflitti d’interesse con l’attività istituzionale propria del Segretario comunale.

Ciò, come detto, al fine di escludere “casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 53, comma 5, del Dlgs. n. 165/01 (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, parere n. 228/10).

Il Segretario titolare di una sede potrà svolgere un incarico presso società in house del Comune di cui è titolare, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione che dovrà verificare eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale con lo stesso Ente.

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