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Scuola: è illegittima la riduzione delle ore di sostegno settimanali riconosciute al minore disabile


Tar Molise, Sez. I, sentenza n. 452/11
di Calogero Di Liberto

Riconoscere al minore portatore di handicap un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato nelle diagnosi e nelle certificazioni medico-sanitarie costituisce violazione del diritto fondamentale del disabile all’istruzione.

Questo è il principio espresso dal tribunale amministrativo con la sentenza in esame.

Nel caso di specie il genitore di un minorenne disabile, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva assegnato al proprio figlio solo 13 ore settimanali di sostegno a fronte delle 25 ore indicate nei documenti medici che ne certificavano e diagnosticavano i gravi disturbi neuromotori e cognitivo linguistici.

Nella sentenza in esame il Collegio, richiamando i recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa, ha ricordato come il diritto del disabile all’istruzione si configuri come un diritto fondamentale e che pertanto deve essere assicurato mediante misure idonee a garantire la frequenza agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il Collegio, inoltre, ha ricordato come nel nostro ordinamento lo stesso diritto goda di rilevanza costituzionale, essendo disposto dall’art. 38, comma 3, della Costituzione che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.

Il Collegio ha inoltre richiamato la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” del 2008,  abbiano previsto l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere il diritto dei disabili all’istruzione.

In quest’ottica, proprio riguardo all’attuazione del diritto fondamentale dei disabili all’istruzione, la Corte Costituzionale aveva recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007 che, introducendo un numero massimo di docenti di sostegno, avevano escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga al limite del rapporto alunni-docenti previsto nell’ordinamento.

Nel caso di specie, a parere del Giudice, poiché gli organi sanitari competenti avevano sollecitato un determinato tipo di sostegno che era stato definito qualitativamente e quantitativamente, l’Amministrazione non poteva ridurre in modo ingiustificato l’ammontare delle ore di sostegno ritenuto necessario dagli stessi.

In particolare il Collegio ha evidenziato come l’eventuale provvedimento dell’amministrazione scolastica di riduzione delle ore sarebbe dovuto essere adeguatamente motivato con riguardo alle esigenze specifiche del minore e alle sue condizioni di salute.

Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, in quanto riconoscere al minore portatore di handicap un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato nelle diagnosi e nelle certificazioni  medico-sanitarie costituisce violazione del diritto fondamentale del disabile all’istruzione.

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