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Regolamenti Comunali: è legittimo limitare il ricorso alla consultazione referendaria


Tar Puglia,  sez. I, sentenza n. 1304/11
di Calogero Di Liberto

Il Comune può, con proprio regolamento, disporre restrizioni allo svolgimento delle consultazioni referendarie e di altre iniziative di partecipazione dei cittadini.

Nel caso di specie, il Comitato referendario di un movimento civico si era rivolto al tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla istanza volta all’approvazione del regolamento di disciplina delle consultazioni referendarie in ambito cittadino. Successivamente il ricorrente aveva impugnato con motivo aggiunto di ricorso  alcune disposizioni del regolamento sopra indicato ritenute illegittime.

In particolare le norme regolamentari contestate dalla ricorrente avevano disposto un limite quantitativo al numero dei quesiti ammissibili per ciascun referendum consultivo cittadino, prevendendolo entro un massimo di tre quesiti, inoltre disponevano l’ammissibilità di un solo quesito per ciascuna materia e la possibilità che ciascun comitato promotore potesse proporre un solo quesito referendario; infine tra le disposizioni contestate si stabiliva che, in caso di presentazione di più di tre proposte referendarie, dovevano  in primo luogo essere ammesse quelle avanzate dai Comitati promotori “con più larga base associativa” e, in secondo luogo, “quelle presentate in data anteriore”.

La ricorrente impugnava le suddette disposizioni regolamentarie ritenendo che limitassero l’effettiva partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’Ente locale.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato.

Nel valutare la legittimità del quadro regolamentario ha ritenuto non condivisibile la tesi del ricorrente.

In particolare, il giudice ha ritenuto che l’aver previsto un numero massimo di quesiti referendari ammissibili rispondesse all’esigenza di scongiurare il rischio di un’eventuale congestione dell’attività amministrativa dell’Ente locale.

Prevedere un numero massimo di tre quesiti  o una sola consultazione referendaria all’anno è, a parere del Collegio, “ragionevole e non arbitrario, proprio perché dettato in funzione della necessità di assicurare continuità all’azione amministrativa dell’ente locale, la quale verrebbe compromessa se fosse possibile il ricorso indiscriminato alla consultazione referendaria, e cioè, una chiamata di cittadini a referendum consultivo su una molteplicità di quesiti”.

La stessa previsione secondo la quale in caso vi siano più di tre proposte referendarie verrà data precedenza alla proposta avanzata dal comitato con più larga base rappresentativa è ritenuta dal Collegio coerente con i principi democratici della maggiore rappresentatività e della trasparenza.

Per le ragioni esposte il tribunale amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso e respinto l’istanza di annullamento delle norme regolamentarie contestate.

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