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Tracciabilità dei pagamenti: approvate le linee guida dall’Autorità dei lavori pubblici – parte III


Leggi la seconda

Servizio di tesoreria degli Enti locali

Il servizio di tesoreria deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza (ex art. 210 Tuel).

L’Avcp ha precisato che per tale affidamento gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di gara.

Il mandato di pagamento, sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità, dovrà contenere l’indicazione della causale e degli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa.

Nelle ipotesi di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, la causale del pagamento dovrà riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP.

Servizi legali

I servizi legali, rientranti nell’allegato II B del Codice, sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità.

L’Avcp ha chiarito che è onere della stazione appaltante qualificare correttamente la fattispecie dell’appalto di servizi e quella del contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2230 e s.s. c.c.).

Il patrocinio legale, quale contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, è inquadrabile come prestazione d’opera intellettuale e, pertanto, non assoggettato agli obblighi dettati dalla Legge n. 136/10.

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione anche per gli appalti relativi al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

Le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione della procedura di gara, a riportarlo nei relativi pagamenti e i contratti sottoscritti dovranno essere muniti della clausola di tracciabilità.

Il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale e il flusso finanziario da esso generato, mentre non sarà necessario inserire i CIG nelle fatture.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, dal momento che detti acquisti rientrano nell’ambito della normale operatività dei ristoratori e prescindono dall’eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.

Erogazione e liberalità a favore di soggetti indigenti

L’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della P.A. a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero erogati per la realizzazione di progetti educativi è esclusa dall’ambito applicativo della Legge n. 136/10.

Deve, tuttavia, essere distinto da tale fattispecie l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi, ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, che in quanto prestazione di servizi è un contatto assoggettato agli obblighi di tracciabilità.

Contratti nel settore assicurativo

Per quanto riguarda i pagamenti relativi al settore assicurativo, tra le imprese di assicurazione, i broker e le P.A. loro clienti, l’Avcp ha chiarito che il broker può ricevere l’accredito dei premi direttamente sul proprio conto corrente separato (ex art. 117 Dlgs. n. 209/05), identificato e comunicato quale conto dedicato.

Il citato art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria.

In tal caso, il broker dovrà avere un conto bancario o postale nel quale transiteranno tutti i pagamenti effettuati dalla P.A., muniti del relativo CIG.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione, con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa.

Contratti di associazione

L’Avcp ha chiarito che non è assoggettato agli obblighi di tracciabilità il pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, in quanto non sono qualificabili come contratto d’appalto.

Cauzioni

I pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva) possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità.

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP.

Modalità di attuazione della tracciabilità

Gli adempimenti necessari per soddisfare gli obblighi di tracciabilità sono:

a)      utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b)      effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c)      indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03, del codice unico di progetto (CUP).

Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies del Dlgs.  n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, a condizione che per ciascuna commessa sia effettuata la relativa comunicazione.

Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche.

I conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono quindi essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati.

È, altresì, consentito dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse.

Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, adeguandolo alla normativa in oggetto.

Nell’ipotesi in cui un fornitore abbia una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Richiesta e indicazione del CIG e del CUP

Le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente indicare, negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione effettuata, il codice identificativo di gara (CIG) e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03, il codice unico di progetto (CUP).

Il codice CUP

L’assegnazione del CUP, da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha lo scopo di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.

La richiesta del CUP è obbligatoria in presenza delle seguenti condizioni:

  • se la decisione coinvolge una P.A.;
  • quando vi sia la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
  • quando vi sia un obiettivo di sviluppo economico e sociale;
  • se è indicato un termine per raggiungere l’obiettivo.

Nel caso in cui, a un finanziamento pubblico di progetto, siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento dovranno riportare l’indicazione del CIG relativo al singolo contratto d’appalto e il medesimo CUP attribuito al progetto.

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