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Concessioni grande derivazione d’acqua: incostituzionale la norma del Dl. n. 78/10 che ne disponeva le proroghe automatiche


Corte Costituzionale, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011

di Federica Caponi

Sono illegittime le norma contenute nell’art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e nel comma 6-quater del Dl. n. 78/10 che disponevano le proroghe delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, in quanto ledono il principio di libera concorrenza.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tali norme, poiché attenendo alla durata e alla programmazione delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, afferiscono alla materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di competenza del legislatore regionale e statale e non esclusiva di quello statale.

Tali norme disciplinando in modo specifico e puntuale la materia (prevedendo la proroga automatica di tali concessioni), si configuravano come disposizioni di dettaglio.

Tali disposizioni inoltre secondo la Corte Costituzionale sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia.

Tali norme infatti, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori”.

In particolare, la previsione della proroga di sette anni a favore delle concessionarie (società per azioni miste pubblico-private, partecipate per una quota compresa tra il 30% e il 40% del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle stesse), si pone in contrasto con le indicazioni fornite a livello comunitario, volte ad eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti e/o aziende controllate da Enti Locali.

La questione di costituzionalità è stata sollevata da alcune Regioni che hanno promosso giudizi di legittimità costituzionale relativamente all’art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), e comma 6-quater, del Dl. n. 78/10.

La Corte Costituzionale ha ricordato quanto già dichiarato in materia di concessioni idroelettriche nella sentenza n. 1/08, che nel vagliare la legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 483 e ss., della Legge n. 266/05 [che prevedevano la proroga delle concessioni idroelettriche e i meccanismi per la sua operatività], le aveva ricondotte alla materia sopra richiamata, e riconoscendone il carattere dettagliato, ne aveva pronunciata l’illegittimità costituzionale.

La Corte ha precisato che la proroga di cinque anni prevista dal comma 6-ter, lett. b), era dichiaratamente finalizzata a consentire il rispetto del termine per l’indizione delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità di quanto previsto dal Dlgs. n. 79/99 e a recuperare il costo degli investimenti per gli interventi di ammodernamento effettuati dai concessionari.

Tuttavia, però hanno rilevato i Giudici, la finalità di consentire il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario è perseguita dal comma 6-ter, lett. e), che consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo gestore.

Riguardo all’ulteriore finalità del contenimento della spesa pubblica, il recupero degli investimenti effettuati dai concessionari, attraverso tale proroga, è volto ad evitare che lo Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte degli stessi concessionari.

Tale finalità di contenimento della spesa pubblica emerge con maggiore evidenza anche nel comma 6-quinques dell’art. 15, il quale prevede che le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche siano definitivamente trattenute dalle P.A.

Le disposizioni impugnate, secondo la Corte Costituzionale, sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla Legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari vigenti in materia.

In particolare, la previsione della proroga di ulteriori sette anni, rispetto ai cinque di cui al comma 1-bis, lett. d) e al comma 6-ter del citato art. 15, a favore delle concessionarie Spa miste è stata ritenuta dai Giudici contraria alle indicazioni fornite a livello comunitario, al fine di eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti e/o aziende controllate dagli Enti Locali.

La Corte Costituzionale ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), e del comma 6-quater del Dl. n. 78/10.

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