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Tracciabilità: dal 17 giugno 2011 è scattato l’adeguamento automatico dei contratti


di Chiara Zaccagnini

I contratti sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010 e che sono ancora produttivi di effetti, al 17 giugno 2011 se non espressamente integrati dalle pubbliche amministrazioni, sono stati adeguati automaticamente alle norme sulla tracciabilità, ai sensi dell’art. 1374 c.c., richiamato dall’art. 3 della Legge n. 136/10.

Tale disposizione ha previsto infatti che “ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”.

L’art. 1374 (“Integrazione del contratto”) c.c. prevede che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.

Pertanto, nel caso in cui le parti entro il 17 giugno 2011 non abbiano provveduto volontariamente ad adeguare i contratti, questi sono stati automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica è efficace per i contratti principali e per i subcontratti da essi derivanti, evitando in tal modo la nullità assoluta degli stessi, conseguente alla mancanza delle clausole di tracciabilità.

Per tali contratti si ricorda che la stazione appaltante deve aver chiesto il numero identificativo di gara (CIG) e che i pagamenti relativi agli stessi devono essere effettuati tramite uno strumento tracciabile, su conti correnti dedicati e riportare il predetto codice e, ove necessario, il codice unico di progetto (CUP).

Si ricorda che per contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, e per contratti esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice, può essere seguita una procedura semplificata per ottenere il relativo CIG o carnet di CIG (cd. “Smart CIG”) [vedi Newsletter Self – Maggio 2011].

Pubblicato in Senza categoria

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