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Diritto di accesso: riconosciuto anche alle associazioni di promozione sociale


Tar Sicilia, Sez. III, sentenza n. 737/11
di Dionisia Foscarini

II diritto di accesso, deve essere riconosciuto anche alle associazioni rappresentative dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti solo se l’oggetto dell’istanza sia pertinente agli scopi statutari.

Il Tar Sicilia, con la sentenza in commento ha ribadito tale principio, accogliendo il ricorso proposto da una associazione avverso il diniego opposto da un Comune cui aveva presentato domanda d’accesso verso alcuni documenti amministrativi.

In particolare, nel caso di specie, a seguito di diverse segnalazioni ricevute da parte di alcuni utenti, circa l’attività di riscossione di canoni per la depurazione svolta dal Comune, fornitore del servizio idrico, l’Associazione aveva chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa al fine di accertare se l’attività del Comune fosse incorsa in disparità di trattamento tra gli utenti.

Il Comune aveva respinto la suddetta richiesta ritenendola inamissibile in quanto tale controllo risultava generalizzato sull’attività dell’amministrazione. (Vedi Newsletter 28/02/11 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza  n. 7650/10).

Il Tar ha ritenuto la richiesta sollevata dall’Associazione pertinente ai fini statutari e rivolta alla tutela, anche giurisdizionale, delle situazioni giuridicamente rilevanti dei cittadini e consumatori, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 383/00 il quale ha stabilito “sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”.

Il Tar ha precisato che la ricorrente non ha mirato ad un controllo generalizzato sull’attività del Comune, ma ha presentato l’istanza di accesso al fine di ottenere specifiche informazioni volte a verificare se l’Amministrazione aveva tenuto comportamenti coercitivi, quali la sospensione della fornitura idrica, nonostante la inesigibilità, totale o parziale, dei crediti.

Il Tar ha precisato che in riferimento alla documentazione amministrativa richiesta dalla ricorrente e in particolare quella relativa ai “verbali delle sospensioni delle forniture idriche”, le “domande di rateizzazione”, “provvedimenti comunali di concessione o diniego della rateizzazione” e il “verbale relativo al taglio delle tubature di raccordo con il tombino pubblico”, potrebbero riguardare utenti non iscritti all’Associazione ricorrente, ed il cui contenuto potrebbe contenere dati sensibili i quali pertanto devono essere mantenuti riservati.

Il Tar ha ricordato che le necessità difensive devono essere prevalenti rispetto a quelle della riservatezza (art. 24, comma 7, Legge n. 241/90) ma non sono sufficienti esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi lesi.

Tale tutela è ammessa solo se la conoscenza dei dati sensibili e giudiziari è strettamente indispensabile.

Il Tar Sicilia, ha condiviso l’orientamento espresso dal Tar Lazio, sez. III, nella sentenza n. 38731/10 secondo il quale “qualora la documentazione relativa a terzi contenga dati sensibili, se ne può comunque consentire l’accesso previo annerimento dei dati anagrafici dei titolari, così da rendere conoscibile la sola vicenda di interesse del richiedente l’accesso, oggettivamente considerata”. (Vedi newsletter 21/12/2010 Tar Puglia, sez. I, sentenza n. 3789/10)

Il Tar ha così accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e ordinando al Comune l’accesso alla documentazione, con le modalità prescritte in quanto il diritto di accesso è riconosciuto anche alle associazioni rappresentative dei diritti ed interessi dei consumatori.

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