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Codice dei contratti: pubblicato il Decreto sviluppo (Dl. n. 70/11)


di Chiara Zaccagnini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 il Dl. n. 70/11 concernente “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Il Decreto Sviluppo è entrato in vigore il 14 maggio2011 e contiene all’art. 4 importanti modifiche al Codice dei contratti e al Regolamento di attuazione (Dpr. n. 207/10).

Il provvedimento ha apportato modifiche significative, come meglio illustrate di seguito, tra le quali:

  • Innalzamento della soglia per la procedura ristretta semplificata;
  • Requisiti di ordine generale;
  • Cause di esclusione;
  • Varianti in corso d’opera;
  • Adeguamento prezzi;
  • Finanza di progetto;
  • Accordo bonario;
  • Riserve;
  • Esclusione automatica delle offerte anomale;
  • Qualificazione delle imprese e dei professionisti;
  • Responsabilità per lite temeraria.

Articolo 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Il comma 1 dell’articolo in commento ha stabilito che per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le seguenti modifiche:

a)      estensione del campo di applicazione della  finanza di progetto;

b)      limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;

c)      introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

d)     introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

e)      contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f)       riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g)      istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h)     disincentivo per le liti “temerarie”;

i)        individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

j)        estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

k)      controlli “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

l)        tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

m)   obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

n)     razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

  • o)      innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

p)     innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.

L’ultimo periodo del comma 1 ha stabilito l’innalzamento a settanta anni della soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

Il comma 2 dell’art. 4 del Decreto sviluppo ha modificato la lett. b) del comma 1 dell’art. 38 (“Requisiti di ordine generale”) del Dlgs. n. 163/06, introducendo la previsione in base alla quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, un socio unico, ovvero i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di una società diversa dall’impresa individuale, società in nome collettivo o in accomandita semplice, che hanno procedimenti pendenti.

È stata modificata la lett. c) dell’art. 38 del Codice che ha aggiunto tra i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se è stata pronunciata nei loro confronti sentenza di condanna passata in giudicato.

Il Decreto in commento ha modificato, inoltre, l’ultimo periodo della lett. c), prevedendo che l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, non più nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, come stabilito dalla disposizione previgente, ma nell’anno antecedente, nel caso in cui l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione delle condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione e il divieto non si realizzano nel caso in cui il reato e’ stato depenalizzato, o e’ intervenuta la riabilitazione o se il reato e’ stato dichiarato estinto dopo  la  condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

La novellata lett. d) ha previsto che in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria l’esclusione ha durata di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e in ogni caso dovrà essere disposta se la stessa non è stata rimossa.

La riformulata lett. e) ha stabilito che l’esclusione e il divieto di partecipazione alle procedure di affidamento operano nei confronti di coloro che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Tali infrazioni non derivano, come previsto dalla normativa previgente, dai dati in possesso dell’Osservatorio.

La novellata lett. h) ha previsto l’esclusione e il divieto dei soggetti nei cui confronti, ai sensi del successivo comma 1-ter, aggiunto dal Decreto in commento, risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio (art. 7,  comma 10, del Codice) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.

La nuova formulazione ha eliminato il limite previsto dal testo previgente secondo il quale dovevano essere esclusi coloro che avevano prestato false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La lett. l), modificata dal Decreto in commento ha stabilito che è vietata la partecipazione e sono esclusi i soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).

Il testo previgente, invece, prevedeva l’obbligo per i soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento di “presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99.

La novellata lett. m-bis) ha stabilito che non possono partecipare alla gara e sono esclusi dalla stessa i soggetti che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, introdotto dal Decreto in commento al Codice dei contratti pubblici, sono iscritti nel casellario informatico, ai sensi del sopracitato art. 7, comma 10, del Dlgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

Il Decreto in commento ha riformulato il comma 1-bis dell’art. 38 del Codice, stabilendo che le cause di esclusione previste dall’art. in oggetto non trovano applicazione nei confronti di aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, come specificato dal Dl. n. 70/11, o finanziario.

Il Dl. n. 70/11 ha, inoltre, aggiunto il comma 1-ter stabilendo che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata  e perde comunque efficacia.

Il novellato comma 2 dell’art. 38 ha stabilito che il candidato o il concorrente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. n. 445/00, in cui dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia usufruito della non menzione.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella suddetta dichiarazione le condanne nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ai fini del comma 1, lett. c).

In riferimento alle gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui alla lett. e) comma 1, sono individuate dall’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/08 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, per il settore edile, dall’art. 27, comma 1-bis, del Dlgs. n. 81/08.

Si definiscono gravi, ai fini della lett. g) comma 1, quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 10.000 euro, come definito dall’art. 48 bis (“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”), commi 1 e 2-bis, del Dpr. n. 602/73 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”).

Si intendono gravi, ai fini della lett. i), le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 2 (“Norme in materia di appalti pubblici”), comma 2, del Dl. n. 210/02 (“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”).

Il concorrente, che si trova in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 (“Società controllate e società collegate”) c.c.,  o in qualsiasi altra relazione, secondo la lett. m-quater), è tenuto ad allegare alle offerte, alternativamente:

a)      la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di cui al citato art. 2359 c.c., con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b)      la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

c)      la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti  che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi esclude i concorrenti.

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dalla stazione appaltante dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Tali disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si  indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il Decreto in commento ha apportato delle modifiche all’art. 40 (“Qualificazione per eseguire lavori pubblici”) del Dlgs. n. 163/06, novellando il comma 3 lett. a) in base al quale gli organismi di attestazione sono tenuti a certificare l’esistenza nei soggetti qualificati di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

I soggetti accreditati, secondo la nuova formulazione introdotto dal Decreto sviluppo, sono tenuti ad inserire la certificazione di qualità relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 99/09 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”).

Il Dl. n. 70/11 ha inserito il comma 9-ter al citato art. 40 il quale ha previsto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne devono dare comunicazione all’Autorità che, nel caso in cui ritenga che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.

Il Decreto sviluppo ha modificato la disciplina dettata dall’art. 46 del Codice, introducendo il nuovo comma 1-bis e sostituendo la precedente rubricazione con “Documenti  e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione”.

Il nuovo comma 1-bis ha stabilito che la  stazione  appaltante  è tenuta ad escludere i candidati o i

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Infine i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

Dette prescrizioni, secondo il disposto introdotto dal Dl. n. 70/11, sono comunque nulle.

Pertanto, secondo la riformulata disposizione dell’art. 46 del DLgs. n. 163/06 i bandi e i disciplinari di gara non possono contenere clausole di esclusione dei concorrenti che non siano fondate su obblighi normativi o su adempimenti che garantiscano i principi di completezza e di segretezza delle offerte.

Il Decreto in commento ha modificato l’art. 48 (“Controlli sul possesso dei requisiti”) del Codice dei contratti aggiungendo il comma 2-bis il quale ha stabilito che i soggetti competenti provvedono, secondo le  modalità indicate dall’Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’amministrazione digitale”), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti.

Secondo il nuovo comma 2-ter le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel caso in cui la relativa documentazione sia disponibile.

Il Dl. n. 70/11 ha modificato l’art. 64 del Dlgs. n. 163/06 introducendo il comma 4-bis, il quale ha previsto che le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione, secondo il citato art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre devono motivare espressamente la scelta di derogare al bando – tipo.

All’art. 74 (“Forma e contenuto delle offerte”) del Codice, il quale stabilisce che le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, è stato aggiunto il comma 1-bis che ha stabilito che le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard sopra descritti. Il novellato comma 7 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06 ha previsto che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, secondo la quale le stazioni appaltanti possono scegliere i soggetti da invitare a presentare le offerte oggetto di negoziazione.

L’invito, previsto dal riformulato comma 7, e’ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali  numeri.

Il comma 7-bis del citato art. 122, che stabiliva che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro potevano essere affidati dalla stazione appaltante secondo le procedure del soprarichiamato comma 6 dell’art. 57, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti, è stato abrogato.

Tali disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si  indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 3 dell’art. 4 del Dl. n. 70/11)

Il Decreto in commento ha elevato a un  milione e mezzo, rispetto al milione previsto dalla normativa previgente, l’importo dei lavori oggetto di appalti che la stazione appaltante può aggiudicare senza pubblicazione del bando, invitando a presentare offerta almeno venti concorrenti, come stabilito dal novellato comma 1 dell’art. 123 del Codice.

Tale disposizione si applica a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012 (comma 4 dell’art. 4 del Dl. n. 70/11).

Il riformulato comma 4 dell’art. 133 del Dlgs. n. 163/06 ha stabilito che nell’ipotesi in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente  il 10%e nel limite delle risorse.

Il novellato comma 5 del citato art. 133 ha previsto che tale compensazione e’ determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il Decreto in commento ha ampliato la disciplina dettata dal comma 19 dell’art. 153 (“Finanza di progetto”) del Codice e ha stabilito che gli operatori economici possono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all’art. 128 (“Programmazione dei lavori pubblici”), ovvero negli strumenti di programmazione  approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

La proposta dovrà contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del  servizio e della gestione.

Il piano economico-finanziario dovrà comprendere l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del c.c..

La proposta dovrà essere corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’art. 75 (“Garanzie a corredo dell’offerta”), e dall’impegno a prestare una cauzione di un importo non superiore al 2,5% del valore dell’investimento, ai sensi del comma 9 del citato art. 153.

L’amministrazione aggiudicatrice valuterà, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta.

A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice potrà invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione.

Nel caso in cui il proponente non apporti le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata di pubblico interesse.

Nell’ipotesi in cui il progetto preliminare sia modificato, lo stesso sarà inserito nella programmazione triennale di cui al citato art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati  dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

Il proponente sarà tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intenderà non approvato.

Il progetto preliminare approvato sarà posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato  il proponente, che assume la denominazione di promotore.

Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto.

Nel bando verrà specificato che il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione.

I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del  servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare.

Nel caso in cui il  promotore  non risulterà aggiudicatario, lo stesso potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Al contrario, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta.

Se, invece, il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta.

Dopo il comma 19 è stato aggiunto il comma 19-bis il quale ha stabilito che tale proposta potrà riguardare in alternativa la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160-bis del Dlgs. n. 163/06).

Secondo il riformulato comma 20 tale proposta può essere presentata dai soggetti in  possesso dei requisiti dettati dal comma 8, nonché da quelli dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonché  dai soggetti delineati dagli artt. 34 e 90, comma 2, lett. b), ovvero dagli uffici consortili eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente Decreto per le quali continuerà ad operare la disciplina previgente (comma 6 dell’art. 4 del Dl. n. 70/11).

Il novellato comma 3 dell’art. 165 (“Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione”) ha stabilito che il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

Inoltre, dovranno essere indicare ed evidenziate anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al 2%, importo ridotto dal Decreto sviluppo rispetto al precedente 5%, dell’intero costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell’opera.

È stato introdotto il comma 5-bis secondo cui il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere alla pubblicazione del bando di gara non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare.

Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda a tale pubblicazione il  CIPE potrà disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Il Decreto in commento ha aggiunto il comma 7-bis al citato art. 165 secondo il quale per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera.

Entro tale termine, potrà essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Il novellato comma 4-bis dell’art. 166 (“Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera”) del Codice ha stabilito che il decreto di esproprio potrà esser emanato entro il termine di sette  anni, decorrente dalla data in  cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia previsto un termine diverso.

Il CIPE potrà disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.

La proroga potrà essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

Tale disposizione dovrà essere applicata anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Secondo il nuovo comma 5-bis il soggetto aggiudicatore provvederà alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, potrà disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 167 (“Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti”) del Dlgs. n. 163/06 ha previsto che le varianti alla localizzazione dell’opera risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore (comma 6) e in ordine alle quali non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente (comma 7) dovranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

Il novellato art. 240-bis (“Definizione delle riserve”) del Codice ha stabilito che l’importo complessivo delle riserve non potrà in  ogni  caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale.

Inoltre è stato aggiunto il comma 1-bis secondo cui non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori, come stabilito dall’art. 112 del Dlgs. n. 163/06 e dal Regolamento.

Il Decreto sviluppo ha introdotto l’art. 246-bis (“Responsabilità per lite temeraria”) al Codice secondo cui nei giudizi in materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Tale previsione si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contrati per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl. n. 70/11, non sono ancora stati invitati gli inviti a presentare offerte (comma 12 art. 4 del Dl. n. 70/11).

Il novellato comma 14 dell’art. 357 (“Norme transitorie”) del Dpr. n. 207/10 ha stabilito che, ai  fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvederanno a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del Dpr. n. 34/00, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all’allegato A del regolamento di attuazione.

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