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Ordinamento: pubblicato il Decreto sviluppo (Dl. n. 70/11)


di Dionisia Foscarini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 il Dl. n. 70/11 concernente “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Il Decreto Sviluppo è entrato in vigore il 14 maggio 2011 e contiene all’art. 6, comma 2,lett. b) e f) modifiche necessarie per rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese

Articolo 6 – Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Il comma 2 dell’art. 6, lett. b), del Decreto sviluppo, ha stabilito che al fine di rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, le P.A. di cui all’art. 1, comma 2,(“Finalità e ambito di applicazione”) del Dlgs. n. 165/01 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del suddetto Decreto dovranno:

  1. pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di presentare insieme all’istanza.

Da tale disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività previste sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente;

  1. in caso di inadempimento di quanto previsto sopra, la P.A., non potrà respingere l’istanza giustificando la mancata produzione di tali atti, ma dovrà invitare l’istante a regolarizzare la documentazione entro un certo termine.

Tale inadempienza sarà valutata al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

  1. in caso di inadempimento nei procedimenti di cui all’art. 19 (“segnalazione certificata di inizio attività- SCIA”) della Legge n. 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), l’istante potrà iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA e pertanto la P.A. non potrà adottare i provvedimenti previsti dall’art. 19, comma 3 prima della scadenza del termine fissato;
  1. la documentazione la cui produzione è stata prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non dovrà essere pubblicata sui siti istituzionali dell’Ente.
  2. i questionari di cui all’art. 5 lett. c) (“Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard”) del Dlgs. n. 216/10 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”), saranno disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore SOSE S.p.a. e con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà pubblicato in G.U., sarà comunicata la data in cui i suddetti questionari saranno disponibili sul sito e da tale data decorrono i 60 giorni per la restituzione degli stessi appositamente compilati.

Infine il comma 2 dell’art. 6, lett. f), del Decreto sviluppo ha modificato l’art. 25 (“taglia oneri amministrativi”) del Dlgs. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) aggiungendo al comma 3, il periodo “ Le regioni, le province e i comuni adottano (…) programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito (…), presso la Conferenza unificata, un Comitato paritetico formato complessivamente da 12 membri di cui due rappresentanti del Comune nominati dalla Conferenza unificata.

L’articolo in commento ha precisato che la partecipazione a detto Comitato non prevede né compensi né rimborsi di spese e che i risultati della misurazione dovranno essere comunicati alle Camere e ai Ministri per la P.A. e l’innovazione e per la semplificazione normativa.

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