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Affidamento in house: modifica alla comunicazione sulle modalità applicative dell’art.23 –bis del Dl n. 112/08


Autorità Garante per la concorrenza e del mercato Delibera n. 22226/11
di Dionisia Foscarini

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato con la delibera in commento ha aggiornato e sostituito la comunicazione adottata dall’Autorità nell’adunanza del 16 ottobre 2008, sulle procedure di applicazione dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal Dpr. n. 168/10, al fine di informare gli Enti Locali circa l’iter da seguire per il rilascio del parere da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per l’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Di seguito le modifiche apportate dalla Delibera n. 2226/11:

Ambito di applicazione

La comunicazione in commento si rivolge a tutti gli Enti indicati dalla Legge per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e fornisce altresì alcune indicazioni relative ai compiti consultivi riconosciuti all’Autorità dall’art. 23 bis, comma 3, del Dl. n. 112/08 e dall’art. 4 del Dpr. n. 168/10 in materia di “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica

I Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, sono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.

Modalità di affidamento dei Servizi Pubblici Locali

Secondo il principio generale l’affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (art. 23-bis, comma 2), cui è possibile derogare qualora vi siano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non consentono un’efficace e utile ricorso al mercato, in questi casi l’affidamento diretto attraverso modalità in-house dovrà avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria (art. 23-bis, comma 3).

In riferimento ai servizi relativi al settore idrico il Dpr. n. 168/10 all’art. 4, comma 2, ha previsto che l’Ente affidante possa rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in-house non svantaggiosa per i cittadini rispetto alle modalità alternative di gestione dei servizi pubblici locali, in particolare rispetto:

  1. alla chiusura dei bilanci in utile;
  2. al reinvestimento nel servizio almeno dell’80% degli utili per l’intera durata dell’affidamento;
  3. all’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore.

Presentazione della richiesta di parere

L’Ente che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell’art 23-bis del Dl. n. 112/08, dovrà presentare una richiesta di parere, utilizzando appositi formulari, all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, prima  della delibera con cui l’ente stesso affiderà il servizio e in tempo utile per il rilascio del suddetto parere.

L’Ente dovrà fornire all’Autorità:

–          una relazione contenente i risultati dell’indagine di mercato dai quali risulti la convenienza dell’affidamento diretto rispetto alla procedura ad evidenza pubblica;

–          le modalità di pubblicazione degli elementi di cui al punto precedente;

–          le indicazioni soggettive dell’impresa/e interessata/e;

–          i dati relativi al tipo e al valore dei servizi in questione;

–          l’atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative all’attività svolta dalla società affidataria;

–          le informazioni di mercato tali da giustificare il ricorso all’affidamento in-house;

–          le indicazioni dei principali concorrenti;

–          le indicazioni relative alle forme di finanziamento o di sussidio dell’attività oggetto di affidamento.

Affidamenti nel settore idrico

Gli enti che intendo affidare a terzi servizi relativi al settore idrico dovranno fornire all’Autorità, mediante la compilazione di appositi formulari per la richiesta di parere, una relazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di efficienza previste all’art. 4, comma 2, del Dpr. n. 168/10 e la mancanza di modelli alternativi di gestione che garantiscono condizioni più vantaggiose.

L’autorità, al fine di individuare la tariffa media di settore, potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.R.I.).

L’ente che ha ottenuto parere favorevole da parte dell’Autorità, dovrà verificare annualmente il rispetto delle condizioni che legittimano l’affidamento in- house  e inviare all’Autorità gli esiti di tale verifica ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 168/10.

Rilascio del parere

L’Autorità aveva rilasciato il parere di cui all’art. 23-bis del Dl n. 112/08, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dall’Ente purché la stessa contenga tutte le informazioni indicate nel formulario e i relativi allegati necessari per la valutazione.

In caso di incompletezza di detta documentazione l’Autorità potrà fissare un termine per il completamento della richiesta di parere e in tal caso il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento della documentazione completa.

L’Autorità, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere all’Ente richiedente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.

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