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Affidamenti in house: gli ultimi pareri dell’Antitrust


(Aprile- Maggio 2011)
di Dionisia Foscarini

Servizio di trasporto scolastico (AS822)

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta dell’Ente, in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio di trasporto scolastico a terzi, in quanto ha ritenuto inesistenti i requisiti fondamentali ex art. 23 bis, comma 4, del Dl. n. 112/08.

L’Autorità ha ritenuto che la natura e l’ampiezza delle attività ricomprese nell’oggetto sociale della società affidataria sono incompatibili con il requisito del “controllo analogo” dell’ente locale sull’ impresa beneficiaria della gestione in house e farebbe presumere insussistente il requisito della “prevalenza dell’attività” oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente Pubblico affidante.

Gestione del mercato dei fiori (AS823)

L’Antitrust ha ritenuto che il servizio di gestione del mercato dei fiori, ha natura strumentale rispetto ai bisogni dell’amministrazione locale, pertanto non è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali affidati e gestiti direttamente da terzi secondo il modulo organizzativo dell’in house (art. 23-bis del Dl. n. 112/08).

Pertanto, l’Autorità ha risposto negativamente alla richiesta di parere presentata dal  Comune circa la possibilità di affidare direttamente la gestione del suddetto servizio a una propria partecipata.

Servizio di raccolta rifiuti (AS826)

L’Antitrust ha risposto negativamente alla richiesta dell’Ente in merito alla possibilità di affidare direttamente la gestione del servizio di raccolta rifiuti a terzi, in quanto ha ritenuto inesistenti le condizioni ex art. 23 bis, comma 4, del Dl. n. 112/08.

L’Autorità ha precisato che il requisito del “controllo analogo”necessita della totale partecipazione pubblica, nel caso di specie, l’Antitrust ha escluso detto requisito in quanto il capitale della società e posseduto per il 49% da privati.

L’Autorità ha ritenuto che svolgere numerose e diversificate attività commerciali, assumere interessi e partecipazioni in altre società aventi scopi affini, realizzare consorzi e/o ATI con altre società, farebbe presumere un’evidente propensione dell’impresa all’espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente Pubblico.

Nel caso di specie, l’Antitrus ha pertanto ritenuto non legittimo l’affidamento in house in quanto l’Ente affidante non ha dimostrato l’esistenza delle peculiari caratteristiche tali da giustificare un affidamento diretto.

L’Autorità ha precisato, altresì, che dalla documentazione emergerebbe l’interesse, da parte del mercato, di fornire tale servizio.

Pertanto, lo svolgimento di un ordinaria procedura di gara, in luogo dell’affidamento diretto, secondo l’Autority consentirebbe di individuare la soluzione più idonea per la gestione del servizio di raccolta rifiuti.

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