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Appalti: il bando deve indicare preventivamente i sub criteri per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica


Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 1749/11
di Chiara Zaccagnini

È illegittimo il bando di gara per l’affidamento del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa se non sono indicate nello stesso i sub criteri e conseguenti sub pesi per l’assegnazione del punteggio riservato all’offerta tecnica.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso l’aggiudicazione definitiva del servizio disposta da un Ente.

Nel caso di specie, una Asl aveva indetto un appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali e biomedicali  e prestazioni accessorie e complementari.

Il criterio di aggiudicazione adottato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il disciplinare di gara prevedeva la suddivisione del punteggio complessivo di 100 punti, riservando 70 punti alla valutazione del progetto tecnico e 30 punti all’offerta economica.

Per quanto riguardava i punteggi dell’offerta tecnica, erano stati riservati 62 punti al progetto tecnico strettamente considerato e 8 punti alle condizioni migliorative inerenti le condizioni contrattuali.

Al termine delle operazioni di gara, il Direttore generale dell’Asl aveva disposto l’aggiudicazione definitiva.

Avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso, in costituendo raggruppamento, classificatosi secondo, chiedendone l’annullamento per illegittimità derivata da vizi del disciplinare di gara, lamentando in particolare la violazione dell’art. 83 del Dlgs. n. 163/06, per la mancata precisazione dei sub criteri e dei relatvi sub punteggi, in quanto l’assegnazione dei punti ad un unico criterio di valutazione non avrebbero consentito di verificare le modalità con le quali il punteggio veniva attribuito alle singole offerte.

Inoltre, secondo la ricorrente, la commissione giudicatrice avrebbe espresso i propri giudizi in merito alla qualità tecnica delle offerte in forma numerica senza fornire adeguate motivazioni dell’iter logico seguito e fissando i criteri motivazionali successivamente alla valutazione del contenuto delle stesse, violando il principio di trasparenza.

Il Tar aveva ritenuto sussistente la violazione dell’art. 83 del Codice, e aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva con conseguente obbligo, da parte dell’Amministrazione, di rinnovare integralmente il procedimento di gara.

Avverso tale decisione, l’aggiudicataria ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, affermando che il Tar non aveva tenuto conto dell’art. 83 del Dlgs. n. 163/06, secondo il quale il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, deve stabilire i sub criteri e i sub pesi o i sub-punteggi, per garantire la trasparenza della valutazione della commissione di gara.

Secondo l’appellante, nel caso di specie, tale necessità non sussisteva in quanto negli atti di gara, in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, i sub-criteri ed i sub- pesi trovavano puntuale esplicitazione sufficiente a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 83, comma 4, del Codice ha stabilito che “il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, possa prevedere, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi”.

Tale scelta è riservata esclusivamente alla stazione appaltante che deve regolamentare le condizioni nel bando e discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si giustifica in relazione all’esigenza di ridurre i giudizi soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni per la tutela della par condicio tra i concorrenti.

Il Consiglio di Stato, ha osservato che applicando le disposizioni dettate dall’art. 83 del Codice al caso di specie il bando di gara risulta illegittimo, in quanto ha riservato un punteggio alla valutazione di un unico e fondamentale criterio di valutazione inerente al progetto tecnico, non stabilendo un ulteriore divisione in sottocriteri, non consentendo in tal modo la ricostruzione dell’operato e le valutazione della commissione, violando il principio di trasparenza che deve essere garantito nelle procedure ad evidenza pubblica.

In tal senso, si è espresso anche il Tar Lazio con la sentenza n. 987/11, il quale ha affermato che nel bando di gara devono essere preventivamente stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Il Legislatore con il dettato dell’art. 83 del Codice ha voluto limitare la discrezionalità valutativa dei commissari di gara, nel caso in cui l’appalto sia affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imponendo che il bando stabilisca i criteri di valutazione dell’offerta.

La norma in esame, inoltre, prescrive che il medesimo bando di gara elenchi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Ed ancora, ai sensi del comma 4 del citato art. 83, il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto deve prevedere, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi.

Nel caso in cui la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, potrà provvedere a nominare uno o più esperti, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

La direzione verso la quale giurisprudenza e Legislatore si sono mossi è stata, dunque, quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso della seconda classificata, ritenendo illegittimo il bando di gara, in quanto lo stesso, non indicava preventivamente i sub criteri e conseguenti sub pesa per l’assegnazione del punteggio riservato all’offerta tecnica.

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