Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Certificati di malattia: ulteriori chiarimenti forniti dalla Funzione Pubblica sull’invio on line


Dipartimento Funzione pubblica, Circolare n.1/11 e n.4/11
di Dionisa Foscarini

La Funzione Pubblica aveva già fornito indicazioni in merito all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle P.A., ai sensi dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01. (vedi newsletter 10/10).

Il periodo transitorio per l’adeguamento al nuovo sistema era previsto sino al 31 gennaio 2011.

Considerato che tale termine è ormai decorso, la Funzione Pubblica ha ritenuto necessario fornire ulteriori informazioni e indicazioni.

In particolare, sono stati approfonditi gli aspetti normativi organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l’applicazione delle sanzioni

Circolare n. 1/11

Modifica apportata dalla Legge. n. 183/10, c.d. Collegato lavoro

Con l’entrata in vigore dell’art. 25 della Legge n. 183/10 è stato previsto che “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’art. 55-septies del Dlgs. n. 165/2001”.

Pertanto, è stato uniformato il regime del rilascio e della trasmissione dei certificati medici sia per i dipendenti pubblici, che per quelli privati,quest’ultimi liberati dall’obbligo di inviare l’attestazione di malattia.

Responsabilità in materia di trasmissione telematica dei certificati

La circolare ha chiarito che l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata trasmissione per via telematica dei certificati medici, dovrà avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità, i quali dovranno essere tenuti presenti anche nel caso di reiterazione, ossia di irrogazione di successive sanzioni a un soggetto già sanzionato per l’inadempimento di tale obbligo, per la quale  è stata prevista l’applicazione delle sanzioni più gravi, quali il licenziamento per il dipendente pubblico e la decadenza della convenzione per il medico convenzionato.( art. 55-septies comma 4, del Dlgs. n. 165/2001)

La circolare ha risolto la questione della responsabilità del medico in caso di violazione della norma, ribadendo che la colpevolezza non ricorre nel caso di malfunzionamento del sistema e la contestazione nei confronti dello stesso dovrà essere effettuata solo nel caso in cui siano state verificate anomalie nel funzionamento del sistema per la trasmissione dei certificati.

Secondo la Circolare al fine di evitare che le nuove procedure di certificazione possano interferire negativamente con l’attività clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi, saranno le Regioni a stabilire i casi in cui non è obbligatorio l’invio telematico del certificato di malattia.

L’obbligo comunque non scatterà in caso di emergenza, assistenza domiciliare o di pronto soccorso particolarmente affollato.

Infine, la documentazione elaborata dalle strutture ospedaliere, dal momemto del ricovero a quello delle dimissioni, sarà rilasciata in forma cartacea sino all’attuazione delle idonee soluzioni che le Regioni, con le Amministrazioni centrali, provvederanno a comunicare nei prossimi mesi.

Dal 1° febbraio è disponibile per le Regioni, strutture e medici interessati un cruscotto di monitoraggio, che consente di acquisire informazioni su eventuali disservizi, rallentamenti o blocchi.

Ulteriori servizi resi disponibili ai medici

Oltre ai servizi informatici, il medico ha la possibilità di utilizzare il servizio di call center basato su un risponditore automatico, per ovviare ai problemi di invio telematico o di accesso alla rete internet.

La Funzione Pubblica, ha precisato che il medico ha la possibilità di redigere il certificato in forma cartacea nel caso in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico siano incompatibili con il dovere principale del medico, che è quello di curare i pazienti.

Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare n. 4/11

Con la Circolare in commento, la Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti in merito agli oneri e ai vantaggi per i lavoratori dipendenti, derivanti dalla nuova procedura delle modalità di trasmissione del certificato di malattia dall’INPS al datore di lavoro.

La Circolare fornito alcuni chiarimenti in merito all’invio telematico del certificato di malattia dei dipendenti delle P.A., che il medico o la struttura sanitaria dovrà inoltrare all’INPS, che provvederà ad inviarlo immediatamente all’Amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01).

Tale invio soddisfa l’obbligo del lavoratore di inviare tramite raccomandata il certificato di malattia al datore di lavoro, restando fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente la sua assenza e l’indirizzo di reperibilità.

Nella circolare, è stato precisato che i lavoratori non dovranno più inviare il certificato di malattia tramite raccomandata a/r entro 2 giorni successivi all’inizio della malattia, ma tale invio sarà effettuato per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria.

La circolare ha precisato che il lavoratore durante la visita dovrà presentare la tessera sanitaria, comunicando l’indirizzo di residenza, se diverso da quello comunicato in precedenza al datore, al fine di poter garantire il relativo accertamento dello stato di salute.

Spetterà inoltre al lavoratore:

Inoltre, il lavoratore avrà la possibilità di prendere visione della propria situazione, consultando direttamente il sito web dell’INPS.

Infine, la Circolare ha precisato che, per garantire un’omogenea applicazione della normativa da parte di tutti gli operatori, durante il periodo transitorio (tre mesi successivi alla data di pubblicazione della Circolare – Giugno 2011) il datore di lavoro privato potrà continuare a chiedere al proprio dipendente l’invio della copia cartacea del certificato inviato dal medico telematicamente, ma dopo tale data il datore di lavoro potrà prendere visione dei certificati dei propri dipendenti solo attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni