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Diritto d’accesso: i consiglieri comunali possono conoscere i locatari dei beni comunali


di Dionisia Foscarini

Il Garante per la protezione dei dati personali il 16 febbraio 2011 ha emanato un comunicato con il quale ha chiarito che le norme sulla protezione dei dati personali non rappresentano un ostacolo alla trasparenza amministrativa, soprattutto se quest’ultima riguarda il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici.

I consiglieri comunali, provinciali e regionali, ai fini dell’espletamento del loro mandato, hanno il diritto di ottenere dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, i nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di Enti Pubblici.

L’Ente Pubblico, pertanto, dovrà valutare se le informazioni richieste dai consiglieri siano pertinenti allo svolgimento del mandato istituzionale.

Il Garante ha precisato altresì che i consiglieri nel caso in cui abbiano ottenuto le informazioni richieste sono tenuti a garantire la riservatezza dei dati  capaci di ledere la dignità della persona,

Il Garante ha, inoltre, ricordato che la diffusione di tali dati, da parte dei media, è lecita solo se sia prevalente e sempre che la diffusione sia pertinente e non lesiva della dignità degli interessati.

Per quanto riguarda, infine la pubblicazione sui siti web dei dati personali degli affituari, il Garante ha precisato che è possibile solo se prevista da una norma di Legge o di regolamento o in mancanza di tale previsione, nel piano triennale per la trasparenza che ogni Amministrazione è tenuta a predisporre, nel rispetto del principio della pertinenza e della non eccedenza.

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