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Accettazione della candidatura a cariche elettive: è nulla se manca l’autenticazione da parte dell’incaricato


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1272/11
di Dionsia Fosacrini

La dichiarazione di accettazione della candidatura a cariche elettive deve essere autenticata dal soggetto incaricato secondo le modalità previste dalla Legge, altrimenti tale omissione rende nulla la suddetta accettazione.

Questo l’importante principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello proposto da due concorrenti, avverso la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittima l’esclusione degli stessi dalla lista elettorale, in quanto la firma risultava priva di autenticazione da parte del soggetto incaricato.

Nel caso di specie, a seguito di mancata autenticazione delle firme da parte del Pubblico Ufficiale, l’Ente aveva deliberato l’esclusione di alcuni candidati dalla lista elettorale presentata per l’elezione del Consiglio Comunale e la conseguente ricusazione della stessa per carenza del numero minimo di candidati.

A seguito di tali provvedimenti, i candidati esclusi avevano presentato ricorso avanti al Tar per l’annullamento della delibera di esclusione.

Il Tar aveva respinto il ricorso, affermando che la dichiarazione di accettazione della candidatura era priva dell’autenticazione della firma e, pertanto, non era stata rispettata la forma della sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale, elemento essenziale al fine di garantire la provenienza della dichiarazione da parte del soggetto scrivente.

Il Tar, aveva riconosciuto la possibilità di proporre ricorso direttamente avverso la ricusazione delle liste, senza attendere la conclusione del procedimento e la proclamazione degli eletti, al fine di garantire il diritto di elettorato passivo.

Avverso tale sentenza, i candidati esclusi hanno proposto appello avanti al Consiglio di Stato, per la riforma della stessa.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura alle liste elettorali, al fine di evitare abusi o contraffazioni.

Pertanto, l’autenticazione costituisce elemento essenziale e la sua omissione comporta la nullità insanabile dell’atto (art. 21 del Tu n. 445/00).

Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riferimento al caso di specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonostante l’apposizione del timbro del Comune e del timbro lineare dell’assessore, era priva della sottoscrizione del soggetto incaricato all’autenticazione della firma della candidata e, pertanto, nulla.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato, ritenendo legittima l’esclusione dalla lista elettorale, in quanto mancava la firma del soggetto incaricato all’autenticazione,  essenziale ai fini della validità dell’atto e all’eliminazione di ogni forma di incertezza.

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