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Trattamento pensionistico. Alcuni chiarimenti forniti dalla Funzione Pubblica


Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare n. 4/11
di Dionisia Foscarini

La Funzione Pubblica, con la Circolare n. 4/11 concernente “esonero dal servizio previsto dall’art. 72 del Dl. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08 – regime della finestra mobile previsto dall’art. 12 del Dl. n. 78/10,”ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell’esonero dal servizio prevista dall’art. 72, commi 1-6 del Dl. n. 112/08 e al nuovo regime della finestra mobile, introdotto dal Dl. n. 78/10.

L’art. 72, ai commi 1-6 del Dl. n. 112/08, ha disposto la possibilità di anticipare la richiesta dell’esonero nel quinquennio precedente a quello della maturazione dei requisiti contributivi, mentre  il nuovo regime della così detta “finestra mobile,” ha stabilito la decorrenza del pensionamento di anzianità o di vecchiaia dopo 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti contributivi e anagrafici.

La Circolare in commento ha chiarito che le nuove decorrenze, dettate dall’art. 12 del Dl. n. 78/10, trovano applicazione esclusivamente nei confronti lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità a far data dal 1° gennaio 2011.

Nel caso in cui detti requisiti siano stati maturati dai lavoratori entro il 31 dicembre 2010, la decorrenza del trattamento pensionistico non subirà cambiamenti.

Pertanto nel caso in cui l’esonero era già in corso nel momento dell’entrata in vigore del Dl. n.78/10 (maggio 2010) il nuovo regime potrà comportare un prolungamento del periodo dell’esonero retribuito, superando il limite del quinquennio previsto dalla precedente normativa.

Nel caso in cui, invece, l’esonero fosse stato concesso o attivato in data successiva, la decorrenza sarà fissata tenendo presente la finestra mobile e, quindi, la situazione anagrafica e contributiva del dipendente, mantenendo la durata quinquennale del periodo di esonero.

La Circolare ha infine sottolineato che l’ultimo periodo considerabile per la maturazione dei requisiti contributivi (35 anni) è il 2011, in quanto l’istituto dell’esonero si applica solo agli anni 2009, 2010 e 2011, fatta salva la possibilità di fissare la decorrenza per l’anno 2012.

In tale materia è intervenuto anche il Decreto Milleproroghe (Legge 10/11) entrato in vigore il 27 febbraio scorso.

Il legislatore con l’art. 2, comma 53 del suddetto Decreto, ha modificato l’art. 72 del DL. n. 112/08 “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”, prevedendo che i dipendenti pubblici, escluso il personale scolastico, che stanno per raggiungere i 40 anni di contribuzione potranno sospendere il servizio nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti.

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