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Dirigenti: nessun compenso aggiuntivo come componente del nucleo di valutazione


Corte di Cassazione, Sentenza n. 4531/11
di Federica Caponi

L’incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione conferito al dirigente, in ragione dell’ufficio ricoperto o affidato dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o comunque su designazione della stessa, è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.

Deve, pertanto, escludersi il diritto del dirigente a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Questo il principio chiarito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, che con la sentenza n. 4531 del 24 febbraio 2011 ha respinto il ricorso presentato da alcuni dirigenti del Ministero dell’istruzione, mettendo fine alle diverse interpretazioni date dai tribunali alla vicenda.

La Corte ha infatti affermato che “l’incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione, conferito al dirigente è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal dlgs. n. 29/93, art. 24” (oggi trasfuso nel Dlgs. n. 165/01, art. 24).

Nel caso di specie, alcuni dirigenti erano stati nominati componenti di nuclei di valutazione di alcuni istituti scolastici e agli stessi non era stato erogato alcun compenso.

Gli interessati si erano rivolti al giudice del lavoro che aveva accolto le istanze, condannando il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento di una somma a favore dei ricorrenti, a titolo di compenso aggiuntivo dovuto per l’attività resa presso i nuclei di valutazione.

Tale decisione era stata impugnata dal ministero davanti alla corte d’appello che aveva precisato che a tale fattispecie non era applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione, perché i dirigenti coinvolti erano estranei all’amministrazione che li aveva nominati componenti del nucleo di valutazione, in quanto gli stessi erano dirigenti di ruolo del ministero.

La Cassazione ha richiamato le disposizioni contenute nel Decreto n. 165/01, che stabiliscono che il trattamento economico dei dirigenti pubblici, determinato dai contratti collettivi, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, “compreso qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.

I compensi dovuti da soggetti terzi dovranno essere corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza del dirigente.

I giudici hanno chiarito che il nucleo di valutazione, istituito presso una P.A. e che può essere presieduto da un dirigente, esplica una funzione di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti dell’amministrazione conferente, di estrema importanza in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale.

In tale quadro, già la stessa corte ha avuto occasione di affermare che il fatto che l’attribuzione dell’incarico di presidente del nucleo sia affidata ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta (Cass. sent. n. 5306/09; Cass. sent. n. 17513/10).

Secondo la cassazione, tenuto conto, quindi, che l’incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione può essere considerato quale incarico da affidare ad un dirigente, “è corretto ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività”, considerato soprattutto che “non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto” e che come tale ricada nell’ambito di applicazione del Dlgs. n. 165/01, la cui “amplissima formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato”.

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