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Sistema di misurazione e valutazione della performance: alcuni chiarimenti forniti dalla Civit


Civit, Delibere n. 122 e n. 123 del 21.12.2010, n. 124 del 23.12.2010
di Giulia Rizza e Alessio Tavanti

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit) ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti sollevate in occasione degli incontri tenuti con gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) delle Amministrazioni centrali, fornendo precisazioni in merito al nuovo sistema di valutazione disciplinato dal Dlgs. n. 150/09.

Personale contrattualizzato e non contrattualizzato

Alcune criticità sono emerse in merito alle modalità di effettuazione della valutazione in presenza di personale contrattualizzato e non.

La Commissione ha replicato alle questioni sollevate, stabilendo che il differente status dei dipendenti non possa precludere la valutazione della performance organizzativa, stante la portata generale degli artt. 7 e ss. del Dlgs. n. 150/09.

Conseguentemente, tale valutazione dovrà essere operata senza alcuna eccezione.

Sono invece necessarie alcune precisazioni circa le modalità di valutazione della performance individuale.

In merito al personale contrattualizzato, il giudizio dovrà essere svolto dal responsabile dell’unità organizzativa, anche se parte di un rapporto non contrattualizzato.

La valutazione del personale non contrattualizzato potrà essere effettuata dal responsabile dell’unità organizzativa parte di un rapporto contrattualizzato, ma in applicazione dei criteri previsti per il rapporto non contrattualizzato.

Valutazione della dirigenza

E’ stata sollevata una questione in merito all’individuazione dei dirigenti di vertice in relazione ai quali l’Oiv deve presentare la valutazione annuale all’organo di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, comma 4, lettera e) del Dlgs. n. 150/09), tenuto conto della variabili articolazioni osservate nelle Amministrazioni centrali e negli Enti pubblici nazionali.

La Commissione ha ritenuto che il soggetto più idoneo ad effettuare la valutazione individuale sia colui che ha assegnato gli obiettivi, essendo il più qualificato a considerare i risultati ottenuti nell’ambito del contesto operativo del valutando.

Devono pertanto essere considerati dirigenti di vertice i soggetti ai quali l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha assegnato gli obiettivi.

Ciò non esclude che, in considerazione del rapporto tra performance individuale e organizzativa, per la valutazione degli altri dirigenti, potranno essere comunque richieste indicazioni all’Oiv.

Procedure di conciliazione

Sono sorti alcuni dubbi circa gli organismi deputati alla funzione di conciliazione.

Numerose Amministrazioni hanno, infatti, previsto che colui che intenda contestare il proprio provvedimento di valutazione, debba rivolgersi alla figura gerarchicamente superiore al valutatore.

La Commissione ribadisce quanto sostenuto nella Delibera n. 104/2010, ricordando come la legge richieda che l’organo di conciliazione sia esterno alla struttura di appartenenza del valutato e del valutatore.

Le procedure di conciliazione sono, infatti, volte a risolvere i conflitti e a prevenire un eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. I soggetti chiamati a pronunciarsi sulla corretta applicazione del sistema di valutazione devono quindi essere terzi e imparziali, sia nei confronti del valutato che del valutatore.

Tali qualità non sono possedute dal soggetto gerarchicamente superiore al valutatore.

Il meccanismo adottato da molte Amministrazioni non risponde, quindi, ai requisiti di legge.

La Civit precisa che risulta essere coerente col dettato normativo il tentativo di conciliazione delineato dall’art. 410 cpc, a seguito della novella introdotta dalla Legge n. 183/10 (cd. Collegato lavoro), suggerendo alle Amministrazioni il ricorso a tale istituto.

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