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Revisori: il compenso deve essere ridotto del 10%


Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, Delibera n. 13/11
di Chiara Zaccagnini

La riduzione del 10% dei compensi disposta dall’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10, si applica anche ai componenti del collegio dei revisori.

Questo è quanto ha precisato la Corte dei Conti sez. controllo della Lombardia, nella Delibera in commento a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da un Comune, il quale aveva chiesto se l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10, fosse applicabile anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori, alla luce della clausola di specialità di cui all’art. 1, comma 4, del Tuel.

Il comma 3, del citato art. 6, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.

Tale disciplina secondo i giudici contabili, considerato lo scopo principale perseguito del Legislatore di giungere a “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni”, deve ritenersi applicabile a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle Amministrazioni ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Pertanto, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte, il Legislatore ha disposto una riduzione indistinta, automatica e generalizzata dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico, non prevedendo deroghe legate all’ammontare percepito, tale interpretazione è stata seguita anche dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, nella Delibera n. 204/10.

La Corte dei Conti della Lombardia ha precisato che anche il compenso spettante ai revisori degli Enti locali è soggetto alla riduzione del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/10, al fine di contenere e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica statale e degli Enti locali, senza prevedere eccezioni.

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