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Pubblicazione degli atti online: alcuni approfondimenti


di Dionisia Foscarini

Il Garante della privacy ha pubblicato le “Linee guida”, concernente il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle P.A., al fine di definire le misure e gli accorgimenti che le P.A. sono tenuti ad applicare nello svolgimento di attività di comunicazione e diffusione sui propri siti istituzionali, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa.

Trasparenza

Le P.A. devono verificare quali sono i dati personali, che devono essere pubblicati sui propri siti ufficiali, necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali

In particolare:

Informazioni riferite agli addetti di una funzione pubblica

Si esclude la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle “notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rilevare alcune delle informazioni di cui all’art. 4 comma 1 lett. D”.

Le P.A. hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti di spesa con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso, condizione questa indispensabile per attuare gli stessi atti.

In riferimento alla pubblicazione dei curricula dei dirigenti, segretari comunali e provinciali e dei titolari delle P.O., l’Ente deve individuare quali dati contenuti nel curriculum sono pertinenti, con l’incarico svolto o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato.

in particolare devono essere pubblicate

– Informazioni personali, dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, indirizzo di posta elettronica

Titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, incarichi ricoperti, capacità linguistiche, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni.

– Ulteriori informazioni indicate dall’interessato di carattere professionale.

Priva di giustificazione appare la pubblicazione sul web di cedolini dello stipendio, dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi, orario di entrata/uscita dei dipendenti, indirizzo del domicilio privato, posta elettronica personale, informazioni che riguardano, lo stato di salute o le assenze verificatesi per motivi di salute.

Per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali sulla sezione, dei siti istituzionali, dedicata alla “trasparenza, valutazione e merito” si privilegiano siti interni idonei a limitare la possibilità di eseguire copie, restando ferma la possibilità di reperire in maniera agevole i documenti e informazioni oggetto di divulgazione.

La trasparenza può essere perseguita anche senza l’utilizzo di dati personali.

Sono tutti quei casi in cui la l’Ente pubblica sul proprio sito web informazioni non riconducibili a persone  identificate o identificabili. (Tassi di assenza e maggiore presenza del personale, obiettivi assegnati agli uffici ed i relativi indicatori, notizie relative alla gestione dei pagamenti e le buone prassi, etc.).

Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

Sempre ai fini della trasparenza della P.A. gli artt. 8 e 9 della Legge n. 441/82 prevedono che “i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati” possono consultare il bollettino dove è riportata la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti.

Tuttavia per gli Enti Territoriali, la consultabilità del suddetto bollettino, non è limitata ai soli cittadini elettori della camera dei deputati, tant’è che le Regioni e gli Enti Locali possono pubblicarli sui propri si istituzionali.

Altre disposizioni prevedono che alcuni dati di amministratori locali e regionali, dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata etc vengano raccolti dal Ministero dell’Interno in un anagrafe consultabile da chiunque.

Per quanto riguarda gli atti statutari, legislativi o regolamentari delle Amministrazioni Regionali e degli Enti Locali interessati possono essere resi pubblici per via telematica attraverso i propri siti istituzionali. (art. 76 Dlgs n. 267/00).

Ruoli del personale e bollettini ufficiali

Ciascuna P.A. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti dandone avviso nella Gazzetta ufficiale.

Il ruolo deve contenere:

Ulteriori informazioni professionali dei dirigenti sono contenute nella “Banca Dati”, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e consultabile per via telematica.

Tale “Banca dati” è finalizzata alla mobilità e all’interscambio professionale dei dirigenti, va resa accessibile solo alle P.A. interessate al conferimento di incarichi dirigenziali e a coloro che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Le P.A. sono tenute, altresì, a pubblicare il ruolo di anzianità del personale rendendolo disponibile in formato elettronico.

La Disciplina relativa al ruolo in questione non indica in maniera dettagliata quali sono i dati che deve contenere,  per cui l’amministrazione deve individuare quei dati che non siano eccedenti o riguardanti stati, qualità personali ovvero informazioni idonee a rilevare dati sensibili.

Sul sito delle amministrazioni sono consultabili anche i bollettini Ufficiali dove vengono inseriti mensilmente, atti normativi, disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell’amministrazione.

Tutto ciò garantendo la tutela dei dati sensibili.

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa, sia in ordine alle risorse finanziarie e sia all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento di assegnazione, le P.A., le Regioni, comprese anche quelle a statuto speciale, e le Province di Trento e Bolzano, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad istituire l’albo, aggiornato annualmente, dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi, e benefici di natura economica.

In tale albo devono essere indicati:

Le informazioni, relative ai soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, non devono rivelare lo stato di salute degli interessati, cercando di utilizzare motori di ricerca interni ai medesimi siti.

Pubblicità degli atti amministrativi

È necessario verificare se i dati personali contenuti negli atti e documenti siano messi a disposizione di tutti, ovvero ai soli utenti che ne fanno richiesta, ovvero agli interessati o contro interessati in un procedimento amministrativo.

Concorsi e selezioni pubbliche – Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale.

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche, prevedono la diffusione dei dati personali mediante l’utilizzo del sito istituzionale dell’amministrazione di riferimento, escludendo quindi la reperibilità tramite i motori di ricerca esterni.

Tale previsione assolve la finalità di consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.

Consultabilità di atti e documenti

Diposizioni di legge richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti amministrativi solo  a persone legittimate o che ne facciano richiesta.

In queste ipotesi potendo individuare i soggetti interessati o legittimati a conoscere le informazioni, bisogna privilegiare modalità di accesso dedicate solo agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta, selezionando, solo le parti che possono essere consultabili.

Elenco del collocamento obbligatorio dei disabili

Il trattamento da parte di soggetti pubblici, di dati riferiti a persone disabili è da ritenersi lecito in quanto risponde alle finalità di interesse pubblico individuate dal codice. (artt. 73, comma 2, lett. i) e 112, comma 1, lett a)

Le disposizioni che prevedono la formazione di graduatorie di soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, stabiliscono un generico regime di pubblicità, purchè vengano prescelte modalità  che impediscano la libera consultabilità in internet, tenendo conto che i suddetti elenchi e graduatorie del collocamento obbligatorio contengono informazioni idonee a rilevare lo stato di salute delle persone iscritte.

Tali informazioni possono essere rese conoscibili solo ai soggetti richiedenti, per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento, o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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