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Organismo di valutazione: alcuni chiarimenti forniti dalla Civit


dicembre 2010 – febbraio 2011
di Federica Caponi e Dionisia Foscarini

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit) ha risposto nel periodo Dicembre2010 /Febbraio 2011 ad alcune richieste di chiarimenti inviate da alcune P.A., fornendo precisazioni in merito all’organismo di valutazione e al nuovo sistema di valutazione disciplinato dal Dlgs. n. 150/09.

Riprendiamo, quindi, con questo numero della Newsletter SELF, i commenti ai pareri della Civit (vedi Newsletter novembre 2010) ritenuti più interessanti per gli Enti che stanno adeguando i propri atti alle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 150/09.

Responsabilità dei membri dell’OIV inerente all’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti

Un Ente ha chiesto alla Civit chiarimenti in merito alla responsabilità dei membri dell’OIV per quanto riguarda i fatti appresi nell’esercizio delle funzioni di controllo o valutazione.

La Commissione ha precisato che anche nei confronti dei membri dell’Organismo si applica la generale disciplina della responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 20/94, per l’omissione o il ritardo di denuncia alla Corte dei Conti circa fatti da cui possa derivare danno erariale.

La commissione ha inoltre precisato che i membri dell’OIV devono segnalare eventuali disfunzioni di portata generale, relative all’andamento complessivo dell’Amministrazione.

Personale in mobilità e in congedo

Un Ente ha posto due quesiti alla Civit circa l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale relativamente al personale in mobilità e in sospensione temporanea del servizio.

La commissione ha chiarito che per il personale in mobilità la valutazione deve essere effettuata dall’Amministrazione presso la quale il dipendente è collocato.

Spetta proprio a quest’ultima infatti corrispondere il trattamento accessorio.

Per il personale in congedo straordinario o in aspettativa, nel caso in cui la sospensione dal servizio faccia venire meno il diritto alla corresponsione del salario accessorio, secondo la Civit, determina anche il venir meno dell’obbligo di valutazione.

A tal proposito, è necessario ricordare che non tutto il personale in congedo è escluso dalla corresponsione del trattamento accessorio.

Ad esempio, in caso di congedo per maternità, i dipendenti devono comunque essere valutati perché potrebbero aver raggiunto alcuni o parte di alcuni obiettivi e, pertanto, aver diritto alla produttività.

Pertanto, viene meno l’obbligo della valutazione soltanto nei casi in cui la sospensione dal servizio sia tale da escludere il diritto alla corresponsione del salario accessorio.

 

Società partecipate e OIV

Un segretario comunale ha chiesto precisazioni alla Civit in merito a se tra i compiti degli OIV vi sia anche quello di valutare i servizi erogati da società partecipate, consorzi e aziende costituite proprio per la gestione di servizi comunali.

Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in merito a se il rappresentante legale di tali organismi partecipati possa far parte dell’OIV.

Secondo la Civit spetta all’Amministrazione che ha affidato i servizi alla società partecipata, la decisone di contemplare i servizi affidati nel piano della performance da valutare, in quanto tale attività non rientra automaticamente tra i compiti dell’OIV.

In merito alla possibilità che il rappresentante legale dell’organismo partecipato possa far parte dell’OIV, la Civit ha precisato che non vi sono norma ostative che disciplinano tale incompatibilità, salva ogni valutazione di opportunità da parte dell’Amministrazione al fine di evitare conflitti di interessi tra controllato e controllore.

Operatività dell’OIV

Un Istituto previdenziale ha chiesto alla Civit se è legittimo che l’OIV lavori anche in assenza di un membro dimissionario.

La Commissione ha precisato che l’OIV può procedere agli adempimenti di natura istruttoria anche in assenza di un membro dimissionario.

 

Pubblicazione dei dati relativi a incarichi e consulenze

La Ragioneria generale dello Stato ha chiesto alla Civit alcuni chiarimenti circa l’obbligo di pubblicazione dei dati inerenti incarichi e consulenze.

La commissione ha chiarito che la pubblicazione di tali dati si riferisce ad ogni incarico retribuito e non retribuito.

La Commissione ha precisato inoltre che la necessità di tale pubblicazione è desumibile sia dall’art. 53 Dlgs. n. 165/00, relativo all’obbligo posto a carico di ogni Amministarzione di comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, che dall’art. 11, comma 1, Dlgs. n. 150/09, che, in ottemperanza al principio costituzionale del buon andamento della P.A., ha previsto la necessità di una pubblicazione completa ed esauriente.

La Commissione ha specificato che gli obblighi disciplinati dalle disposizioni sopra richiamate devono essere adempiuti non alternativamente, ma cumulativamente, in quanto la ratio e gli scopi perseguiti dal Legislatore sono diversi.

OIV e nucleo di valutazione

Un segretario comunale ha chiesto alla Civit se un Comune possa operare ancora con il nucleo di valutazione, non nominando l’OIV.

La commisione ha ribadito che i Comuni non rientrano tra le Amministarzioni tenute a costituire l’OIV, come chiarito anche nella Delibera n. 121/10.

Pertanto, nell’ipotesi in cui L’Ente non nomini l’OIV, rimarrà il Nucleo di valutazione, al quale potranno essere affidate le funzioni richiamate dagli artt. 16 e 31 del Dlgs. n. 150/09.


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