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E’ nulla la variante urbanistica se votata dal consigliere in conflitto di interesse


Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 693/11
di Dionisia Foscarini

Il consigliere comunale deve astenersi dalla votazione di delibere comunali riguardanti propri interessi.

Il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione della delibera.

Pertanto, il consigliere che partecipa alla votazione di una delibera che riguardi se stesso o un proprio parente non può avere la serenità indispensabile per decidere in modo obiettivo.

L’astensione, infatti, è un istituto che tende ad assicurare, a chi esercita una pubblica funzione, la serenità e l’autorità necessaria per lo svolgimento delle proprie attribuzioni.

Questo l’importante principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale, ha accolto l’appello presentato da un cittadino avverso una delibera adottata dal Consiglio Comunale.

Con riferimento alla materia urbanistica, il consigliere tutte le volte in cui pensa di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni.

In caso contrario, tale decisione deve essere annullata, indipendentemente dal fatto che lo stesso o un suo familiare ne abbia o meno tratto vantaggio, anche quando la scelta adottatta sia in concreto la più utile e opportuna per l’interesse pubblico.

Nel caso di specie, il Comune aveva approvato una delibera con la partecipazione favorevole di un consigliere in conflitto di interessi in violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 78 Tuel.

Un cittadino ha impugnato la delibera di approvazione della variante del Piano esecutivo convenzionato dinanzi al Tar, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale sosteneva che la stessa era stata adottata con la partecipazione favorevole di un consigliere comunale in conflitto di interessi.

Il Tar ha respinto parte del ricorso, ritenendolo infondato, in quanto, non ha ravvisato la sussistenza dell’interesse immediato e diretto, necessario al fine dell’obbligo di astensione, tra la posizione del congiunto, (nella fattispecie figlio del consigliere comunale), e la variante approvata.

Avverso tale sentenza il cittadino ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato e ha contestato la motivazione del Tar, rilevando, invece, l’esistenza dell’interesse concreto e diretto del consigliere.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto esistente la violazione dell’art. 78, precisando che, l’obbligo dei consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte a deliberazioni alle quali possono essere direttamente interessati è regola assoluta e generale, dettata al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, e non ammette deroghe o eccezioni e ricorre ogni qualvolta l’affare trattato sia tale da suscitare un interesse proprio del consigliere o di persone a lui legate da un vincolo di parentela.

Dal tenore della norma la regola generale è che l’amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia.

Il Consiglio di Stato ha quindi  accolto l’appello e ha annullato la variante impugnata.

Tale interpretazione era stata sostenuta anche dal Tar Emilia Romagna, Sez. I, n. 675/09, che aveva ribadito che l’art. 78 del Tuel stabilisce che nel caso in cui ci sia una connessione tra il contenuto della Deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti affini fino al quarto grado, tali soggetti devono abbandonare la seduta prima della discussione e della votazione finale, in modo da non condizionare l’attività degli altri Consiglieri comunali.

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