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Tracciabilità dei pagamenti: alcuni approfondimenti sulle indicazioni operative II° parte


Leggi la prima parte dell’articolo

Richiesta e indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

Il novellato comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/10 ha previsto che, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”.

La richiesta di CIG è divenuta obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedure di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.

Il contributo in favore dell’Autorità, al contrario, rimane disciplinato secondo le modalità e l’entità stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05.

Con Deliberazione del 3 novembre 2010, l’Autorità ha stabilito l’entità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori sono tenuti a versare per il 2011.

Per quanto riguarda i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni CONSIP, oltre all’obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione, le Amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato, che andrà successivamente riportato nei pagamenti ai fini della tracciabilità degli stessi.

Al contrario, il CUP è obbligatorioper la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici” con riguardo aogni nuovo progetto di investimento pubblico” (art. 11, della Legge n. 3/03), senza alcuna indicazione di importo.

La Stazione appaltante dovrà richiedere l’attribuzione del CIG attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito dell’Autorità all’indirizzo http://ww.avcp.it.

Nel caso in cui l’accordo sia stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, dovrà essere effettuata, da parte della P.A.,una richiesta retroattiva del CIG.

Il CIG dovrà essere riportato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamento ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Nel caso di una gara divisa in più lotti, dopo l’attribuzione a ciascun lotto del CIG, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma.

Contratti di servizi esclusi

Sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità anche i contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, cioè gli appalti di servizi compresi nell’Allegato II B, purché tali contratti siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto.

Sono esclusi dall’applicazione della tracciabilità:

Sono soggetti all’obbligo di tracciabilità gli appalti di servizi, quali i servizi finanziari e i contratti di ricerca e sviluppo [art. 19, comma 1, lett. a) e lett. f)].

L’art. 19, comma 2, ha stabilito che sono esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti gli “appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato”.

Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste

Le prestazioni di lavori, servizi e forniture, realizzati tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice, non sono soggette agli obblighi di tracciabilità.

Inoltre, sono escluse le movimentazioni di denaro scaturenti da prestazioni eseguite in favore delle P.A. da soggetti distinti giuridicamente dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house).

In tal caso, l’obbligo di tracciabilità viene meno in quanto non sussistono gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà e pertanto il CIG non deve essere indicato.

L’obbligo di tracciabilità deve essere rispettato nel caso in cui le società in house affidino appalti a terzi.

Sono soggette alla tracciabilità le procedure di selezione del socio privato di una società mista con affidamento del servizio al socio stesso (c.d. gara a doppio oggetto) e per tale fattispecie è necessario richiedere il CIG.

Infine, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

Utilizzo del fondo economale

Non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità le spese sostenute dai cassieri del fondo economale.

Sono pertanto esclusi i pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di  mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.

In sostanza, tutte quelle spese che ciascuna Amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno.

Pertanto, le spese ammissibili devono essere standardizzate dall’Amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato di tali fattispecie nel regolamento di contabilità.

Contratti pubblici di servizi assicurativi e indennizzi per espropriazioni

Non sono soggetti alle disposizioni sulla tracciabilità i risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate.

Tali corrispettivi, nonostante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore, non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità, in quanto non equiparabili agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Per tali motivi devono essere escluse dagli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi e il risarcimento danni, corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da Enti aggiudicatori.

Tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi modalità di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove previste.

Pertanto, è consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (Dlgs. n. 209/05), individuato come conto dedicato, ai sensi della Legge n. 136/10, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.

Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi

Possono essere effettuati con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti relativi a:

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’obbligo di indicazione del CIG e, ove previsto, il CUP.

Per l’effettuazione di tali pagamenti possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro (importo modificato dalla Legge n. 217/10), relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

L’eventuale costituzione di un fondo cassa, cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti (comma 3).

Tali movimenti finanziari riguardano gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici  e non le stazioni appaltanti.

Raggruppamenti temporanei di imprese

Il Codice dei Contratti, con l’art. 3, comma 20, ha affermato che per raggruppamento temporaneo si deve intendere “un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.

La presentazione di un’unica offerta determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Pertanto, per quanto riguarda gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/10, ciascun componente del raggruppamento è tenuto a rispettare tali disposizioni, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

La mandataria, perciò, sarà tenuta al rispetto di tali obblighi con riferimento ai pagamenti effettuati verso le mandanti, inserendo nel contratto di mandato le clausole di tracciabilità.

Tali considerazioni valgono anche in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.

Cauzioni

I pagamenti per fideiussioni, stipulate dagli operatori economici attinenti alla commessa, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità.

In qualsiasi caso, deve essere riportato il CIG e, dove previsto, il CUP.

Incarichi di collaborazione

Gli incarichi a professionisti esterni alle P.A., ex art. 7, comma 6, del DLgs. n. 165/01, sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità.

Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e altri servizi

Le P.A. devono provvedere mediante conti correnti dedicati anche ai pagamenti relativi a:

I beneficiari di tali pagamenti non sono obbligati ad avere conti correnti dedicati.

Tali pagamenti devono essere effettuati mediante l’utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto.

Pertanto, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Per effettuare tali pagamenti non sarà necessario indicare il CIG e, ove previsto, il CUP.

L’utilizzo di assegni bancari e postali è consentito solo se:

Cessioni di credito

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

La normativa sulla tracciabilità potrebbe essere elusa dall’utilizzo di tale strumento di finanziamento, nel caso in cui non fosse almeno contrattualmente  precisato che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e, ove previsto, il CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Spese estranee al contratto pubblico

Il novellato comma 4 dell’art. 3 ha stabilito che “ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ”.

L’operatore economico che intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, potrà farlo solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui il conto dedicato a una commessa pubblica dovesse rimanere in rosso non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

Cash pooling

La tracciabilità dei pagamenti deve essere garantita anche per i flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera, tramite l’indicazione del CIG e, ove richiesto, del CUP e l’utilizzo di conti bancari/postali dedicati.

Nel caso in cui siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l’effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (da e verso soggetti esterni al gruppo) è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società.

Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario, senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità.

Qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi, a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve essere costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l’inserimento del CIG e, ove previsto, del CUP.

Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato

I soggetti obbligati al rispetto dei vincoli di tracciabilità sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante:

Tali comunicazioni devono essere effettuate entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di tali elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.


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