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Voucher sociali: forniti alcuni chiarimenti dall’Autorità sulle procedure di gare per l’affidamento


Avcp, Determinazione n. 9/10
di Dionisia Foscarini

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n. 9/10, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di procedure di gara per l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher sociali.

Si ricorda che i “voucher sociali” sono titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero, come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall’art 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all’art. 26 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’art.3, comma 6, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335”.(Legge n. 328/00)

Il Voucher è quindi un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal Comune, ad ottenere, a condizioni agevolate, beni o servizi in strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio.

L’utilizzo di questi strumenti, alternativi alla concessione di contributi economici in denaro  favoriscono il sostegno della cura e dell’assistenza dei soggetti fragili, orientando il contributo pubblico verso impieghi “meritevoli”, in grado di contrastare fenomeni di emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari.

L’art. 11, comma 3, della citata legge n. 328/2000 ha previsto che spetta ai Comuni, nell’ambito delle risorse disponibili, autorizzare e accreditare, il complesso dei servizi e delle strutture, pubbliche e private, e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all’art. 8, comma 3, lett. n).

L’esternalizzazione della gestione del processo di erogazione dei voucher e la qualificazione dell’appalto.

L’introduzione di queste nuove forme di contributi sociali ha comportato la necessità di individuare operatori capaci di realizzare ed erogare i voucher, nonché di fornire tutti i servizi di supporto, quali monitoraggio e rendicontazione.

Gli Enti concedenti possono anche esternalizzare la gestione dell’intero processo di erogazione e fruizione dei voucher.

A tal proposito, è necessario distinguere tra voucher sociali:

Nel primo caso l’Ente, dovrà, con bando, individuare i soggetti erogatori. (prestatori di servizi accreditati PSA).

Nel secondo caso, una volta individuato l’appaltatore spetterà a quest’ultimo procedere all’individuazione dei soggetti erogatori.

La definizione dell’importo a base di gara

Ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto occorre considerare, oltre al prezzo corrisposto dalla stazione appaltante, anche tutti gli introiti provenienti dai terzi.

Nell’ipotesi in cui al soggetto appaltatore venga affidato il compito di individuare i soggetti erogatori, le modalità di remunerazione dell’appaltatore possono includere:

Questi proventi devono essere computati ai fini della determinazione dell’importo a base di gara e devono essere indicati nel bando/avviso pubblico.

Ovviamente, diversa valutazione deve essere effettuata nel caso in cui nel bando di gara, la stazione appaltante faccia  espresso divieto, per l’appaltatore, di chiedere un contributo da parte dei soggetti erogatori dei servizi.

In quest’ultimo caso, l’importo posto a base di gara sarà rappresentato dal prezzo massimo che la stazione appaltante potrà corrispondere, applicando le regole di calcolo sopra citate.

I requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

L’autorità con la Determinazione in commento ritiene di particolare importanza la distinzione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione del contratto. (Determinazione n. 4/09 e 5/10).

In fine, per quanto concerne la capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi, l’Autorità ha precisato che le P.A. possono chiedere ai prestatori, quale requisito di partecipazione, il fatturato specifico maturato nel settore o il fatturato complessivo.

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