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Organismo di valutazione: per gli Enti locali non è obbligatoria l’istituzione


Civit, Delibera n. 121 del 10 dicembre 2010
di Federica Caponi e Giulia Rizza

La Civit con la Deliberazione n. 121/10 ha ribadito che gli enti locali possono mantenere il nucleo di valutazione e non sono vincolati a nominare l’organismo indipendente di valutazione.

Tale principio era apparso chiaro a molti fin dalla prima lettura dell’art. 16 del Dlgs. n. 150/09, che espressamente stabilisce che gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti a quanto previsto dagli artt. art. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione delle perfomance), 5 comma 2 (obiettivi e indicatori), 7 (sistema di misurazione e valutazione della perfomance), 9 (il ciclo di gestione della perfomance), 15 comma 1 (Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo), ma non all’art. 14.

La Commissione afferma nuovamente come rientri nella discrezionalità degli enti locali la nomina o meno dell’oiv.

Tuttavia, nel caso in cui l’ente intenda costituirlo, questi dovrà attenersi alle disposizioni dell’art. 14 del Dlgs. n. 150/09. Se tali requisiti non venissero rispettati, l’organismo non potrebbe, infatti, essere definito come organismo indipendente di valutazione.

Conseguentemente, non potranno esserne nominati componenti soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo  e dovrà essere rispettato quanto stabilito dal predetto articolo in tema di incompatibilità (delibera civit n. 4/2010).

La Civit ricorda, inoltre, la possibilità per gli enti attigui di esigue dimensioni di istituire l’oiv in forma associata.

Nonostante la Commissione affermi ripetutamente che non rientra nelle proprie competenze la formulazione di pareri in ordine alla nomina dei componenti dell’oiv, auspica l’opportunità che l’Anci provveda a raccogliere i relativi dati ed i quesiti trasmessi dai Comuni relativi all’applicabilità del Dlgs. n. 150/09, affinchè ne curi il coordinamento.

La delibera n. 121/10 contiene ulteriori osservazioni in merito alla disciplina del ciclo di gestione della performance, formulate in risposta ad alcuni profili critici evidenziati dall’Anci.

Viene ribadito (delibera Civit n. 112/10) il ruolo primario del Peg, che diventa lo strumento attraverso cui definire, in coerenza con le risorse assegnate, gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance.

La Commissione suggerisce quindi schemi metodologici ed indicatori utili ai fini di una corretta gestione del ciclo della performance, che evidenzino la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa.

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