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Valutazione offerte tecniche: la Commissione non può avvalersi di soggetti esterni


Tar Lazio, Sez. III quater, Sentenza n. 33183/10
di Chiara Zaccagnini

Non è consentito demandare a soggetti esterni alla Commissione di gara le valutazioni tecniche delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura.

Questo è il principio affermato dal Tar Lazio nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società partecipante ad una gara indetta da una Usl per l’affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, avverso gli atti adottati dalla Commissione in quanto la stessa si era avvalsa di esperti esterni.

Nel caso di specie, l’Azienda Usl aveva indetto una gara per l’affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, aveva nominato la Commissione di gara e la stessa si era avvalsa di professionisti esperti per la valutazione tecniche delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura.

Una società partecipante alla procedura di gara ha presentato ricorso, deducendo una serie di illegittimità, tra le quali la violazione dell’art. 84 del Dlgs. n. 163/06, in quanto la Commissione si era avvalsa di alcuni esperti esterni per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti.

La ricorrente inoltre ha richiesto il risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica mediante subentro.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo che la Commissione composta da esperti dell’Azienda poteva avvalersi di professionisti esterni per la valutazione dello offerte presentate.

Il Collegio ha accolto il ricorso inerente la violazione dell’art. 84 del Dlgs. n. 163/06, sostenendo che la Commissione era stata regolarmente nominata dalla stazione appaltante e che la stessa si era avvalsa di professionisti esperti in quanto, secondo quanto affermato dall’Amministrazione, tale necessità era dettata dalla specificità degli strumenti elettromedicali forniti nei vari lotti, componenti la gara.

L’art. 84, comma 2, del Codice stabilisce che “la Commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto e che la stessa sia nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario”.

I Giudici amministrativi hanno evidenziato che le valutazione delle offerte economiche devono essere effettuate da specifiche professionalità da rintracciarsi all’interno della Commissione stessa e, pertanto, non è possibile affidare a soggetti esterni le valutazioni tecniche poste a base della scelta dell’affidatario.

La scelta degli esperti, “ammesso e non concesso che possano essere individuati all’esterno della Commissione”, in ogni caso non potrà essere attuata dalla stessa Commissione, in quanto la norma attribuisce tale potere all’organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario, cioè la stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 3312/10).

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla ditta, precisando  che la Commissione di gara non può demandare a soggetti esterni le valutazioni tecniche delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura.

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