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L’Amministrazione non può disattendere il bando neppure se intervengono modifiche legislative


Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n. 6485/10
di Dionisia Foscarini

Nell’espletamento di una procedura di gara, l’amministrazione è tenuta ad applicare le regole contenute nel bando anche nel caso in cui sopravvenga l’abrogazione o la modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di stato nella sentenza in commento con la quale ha accettato il ricorso presentato da una società ovvero gli atti di gara di un Ente Locale.
Nel caso in specie, la società, risultata seconda classificata, proponeva ricorso al Tar  avverso la determinazione con cui era stato aggiudicato provvisoriamente ad un’altra ditta l’appalto per la realizzazione di un opera chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per mancata aggiudicazione.

Il Tribunale accoglieva il suddetto ricorso, ritenendo che il punteggio massimo attribuito dalla Commissione di gara al progetto presentato dalla società aggiudicatrice per l’offerta tecnica non fosse coerente con i requisiti “inderogabili” stabiliti dal progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante.

La sentenza del Tar è stata impugnata dall’ Amministrazione ne e dall’aggiudicatario di fronte al Consiglio di stato.

L’ aggiudicataria censurava la sentenza del Tar sotto vari profili, tra cui l’errore nel ritenere  requisiti inderogabili, del progetto preliminare, alcuni elementi architettonici, che invece potevano essere derogati con proposte migliorative.

Infatti, l’offerta tecnica della società era notevolmente migliorativa, sia in riferimento all’altezza della torre, sia al minore impatto visivo e alla migliore integrazione e armonizzazione urbanistica dell’opera;

L’Amministrazione riteneva che il Tar avesse ritenuto inderogabili elementi strutturali che non erano tali, e prova evidente della derogabilità degli elementi strutturali stava nel fatto che tutti i progetti, presentati dalle imprese partecipanti, derogavano in modo significativo le indicazioni progettuali compreso il progetto della società aggiudicatrice.

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati dall’Amministrazione e dalla società aggiudicataria, in quanto  in sede di gara la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando.

Atteso che tale atto, costituisce la lex specialis della gara e come  tale impone all’Amministrazione la stretta osservanza delle relative prescrizioni.

Il bando è un atto amministrativo a carattere normativo, rispetto al quale l’eventuale diritto sopravvenuto, che comporti l’abrogazione o la modifica delle clausole del bando, non può assumere effetti innovatori.

Ne consegue che l’amministrazione è tenuta ad applicare le regole contenute nel bando.

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