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Diritto di accesso: ammissibile solo se l’atto è formato


Tar Sardegna, Sez. I, Sent. n. 2274/10
di Chiara Zaccagnini

L’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è ammissibile soltanto nel caso in cui il documento richiesto sia formato e sia venuto ad esistenza.

Al contrario, nel caso in cui l’esistenza del documento sia incerta oppure solo eventuale o ancora di là da venire, l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile, né in sede amministrativa, né giudiziale, in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato.

Questo è quanto ha affermato il Tar Sardegna nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino avverso il diniego del Comune all’istanza di accesso agli atti relativi alla determinazione della tariffa della Tarsu.

Nel caso di specie, il Comune aveva fissato le tariffe relative alla Tarsu per le diverse attività e aveva successivamente notificato al ricorrente una cartella esattoriale.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale notificazione, chiedendo al Comune copia dei documenti amministrativi relativi alla determinazione delle tariffe Tarsu.

Il Servizio Tributi ha invitato il ricorrente a contattare l’U.R.P del Comune, sostenendo che gli atti richiesti non erano nella disponibilità dell’ufficio Tarsu.

Con successiva notifica il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme dettate in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241/90.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto che nessun documento, oggetto della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente, risultava formato né al momento dell’istanza né successivamente, come affermato dall’Amministrazione comunale.

La prevalente giurisprudenza ha affermato più volte che “l’accesso agli atti sia ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza. Conseguentemente laddove l’esistenza del documento sia incerta (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 1346/98) o solo eventuale o ancora di là da venire (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 6694/00), l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile – né in sede amministrativa né in sede giudiziale – in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal Legislatore (Tar Toscana, Sez. II, Sent. n. 6233/03)”.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto tale ricorso ammissibile in quanto al momento della sua proposizione sussisteva  il presupposto, costituito dal diniego espresso dell’accesso, sia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Il Tar ha ritenuto tale ricorso infondato, relativamente alle domande di accertamento del diritto di accesso e di condanna all’esibizione degli atti, in quanto nel caso di specie tali atti erano inesistenti.

Il Tar Sardegna ha, pertanto, rigettato il ricorso ritenendo ammissibile l’accesso agli atti della P.A. soltanto nei casi in cui i documenti richiesti siano formati e venuti ad esistenza.

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