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Codice dei contratti pubblici: pubblicato il regolamento di esecuzione e di attuazione (Dpr. n. 207/10)


di Chiara Zaccagnini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 il Dpr. n. 207/10 concernente “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Il nuovo regolamento di esecuzione del codice degli appalti entrerà in vigore (180 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.) il 9 giugno 2011, come previsto dall’art. 253, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, data sino alla quale resterà in vigore il Dpr. n. 554/99.

Al contrario, le disposizioni del Dpr. n. 207/10, relative alle sanzioni pecuniarie entreranno in vigore il 26 dicembre 2010.

In particolare le norme che entreranno in vigore il 26 dicembre 2010 sono gli artt. 73 (“Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione”) e 74 (“Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione”) del Dpr. n. 207/10

L’art. 73 del Dpr. n. 207/10 ha stabilito che dovrà essere applicata dall’Autorità alle SOA la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822, ai sensi dell’art. 6, comma 11 del Dlgs. n. 165/01, nei seguenti casi:

Il comma 2 ha stabilito che dovrà essere applicata dall’Autorità alle SOA la sanzione amministrativa pecuniaria, fino ad un massimo di euro 51.545, ai sensi dell’art. 6, comma 11 del Dlgs. n. 165/01, nei seguenti casi:

Il comma 3 ha previsto che oltre alla sanzione pecuniaria, dovrà essere applicata la sanzione della sospensione:

In caso di nuova violazione, dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a 360 giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione, per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni, potrà essere applicata la sanzione della decadenza.

Potrà essere disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi sopra indicati, nelle seguenti ipotesi:

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni e quello di decadenza avranno inizio d’ufficio su iniziativa dell’Autorità, nel momento in cui verrà a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze sopra richiamate.

L’Autorità, pertanto, contesterà alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro 30 giorni, e adotterà il relativo provvedimento entro i successivi 90 giorni (comma 5).

L’Autorità potrà disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie.

Le audizioni saranno svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali saranno comunicate alla stessa, con l’indicazione del termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, per proporre controdeduzioni e documenti.

Il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria (comma 6).

Le attestazioni rilasciate alle imprese, nei casi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, resteranno valide a tutti gli effetti (comma 7).

La SOA dovrà comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese potranno indicare un’altra SOA cui andrà trasferita la documentazione.

Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese dovranno indicare, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di sospensione, decadenza dell’autorizzazione,  fallimento e cessazione dell’attività, la SOA cui trasferire la documentazione.

Nel caso di inadempienza dell’impresa, l’Autorità nei successivi 45 giorni designerà la nuova SOA, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Le SOA saranno tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro 60 giorni dalla data di designazione.

Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, dovrà prevedere la possibilità di risoluzione dello stesso, su richiesta dell’impresa, nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione (comma 8).

Il comma 9 ha stabilito che l’Autorità non riconoscerà il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA, in caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione.

L’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 207/10 ha stabilito che le imprese che ometteranno di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Dlgs. n. 163/06, entro 30 giorni, saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di euro 25.822, di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.

Nel caso in cui l’inadempimento si protragga 60 giorni oltre il termine stabilito, l’Autorità provvederà a sospendere l’attestazione per un periodo pari ad un anno.

Se decorso tale termine, l’impresa risulterà ancora inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione (comma 2).

La sospensione potrà essere revocata dall’Autorità qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto, restando in ogni caso obbligata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (comma 3).

Al fine di consentire la verifica, da parte delle SOA, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti a cui deve essere rilasciato l’attestato, e il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 70, comma 1, lettera f), Dpr. n. 207/10), l’impresa dovrà adempiere alle richieste avanzate dalla società attestante, entro 30 giorni (comma 4).

In caso di inadempimento dell’impresa la SOA dovrà informare l’Autorità entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine.

Qualora l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria, fino ad un massimo di euro 51.545, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità dopo aver informato la SOA, procederà a verificare che l’attestazione rilasciata non sia priva dei requisiti dettati dagli artt. 78 (“Requisititi di ordine generale”) e 79 (“Requisiti di ordine speciale”) del Dpr. n. 207/10 (comma 5).

L’impresa sarà soggetta all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fino ad un massimo di euro 25.822, se non provvederà a comunicare all’Osservatorio le variazioni relative ai

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