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Premio incentivante: il riconoscimento è a discrezione del dirigente comunale


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8949 del 16 dicembre 2010

Pubblicato su:
Sole 24 ore n. 354 del 27.12.2010
Ore 07:24 Newsletter periodica del Sole 24Ore
HCnews “Periodico di aggiornamento professionale per la gestione delle risorse umane”, numero 47
Guida al pubblico impiego (Gpi) n. 1 gennaio 2011
di Federica Caponi

Il dipendente comunale, che ha realizzato un nuovo progetto, non ha diritto all’erogazione del premio incentivante automaticamente.

La produttività può essere erogata soltanto nel caso in cui il responsabile abbia approvato preventivamente l’azione di miglioramento e ne abbia accertato la concreta realizzazione.

Nel caso in cui il progetto non sia stato approvato ex ante, benché sia stato concretamente realizzato, al dipendente non può essere erogata la produttività.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso di un dipendente comunale avverso l’atto con cui l’ente aveva negato il pagamento della produttività.

Nel caso di specie, un dipendente di un Ente locale, che aveva realizzato un progetto di miglioramento, aveva richiesto all’Ente il pagamento del premio incentivante, ma il Comune aveva respinto tale richiesta, sostenendo che il progetto non era stato approvato dall’Ente.

Il tar in primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato del Comune e il dipendente ha impugnato la pronuncia di fronte al Consiglio di Stato.

La disciplina relativa ai compensi incentivanti, per il comparto degli Enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell’obiettivo programmato, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all’impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

Il Giudici Amministrativi hanno chiarito che “la valutazione in merito al riconoscimento della produttività è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio”, essendo il meccanismo incentivante diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi, in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna Amministrazione si ripropone di raggiungere nell’ambito delle previsioni contrattuali.

Inoltre, la maggiorazione dell’incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante, implica l’inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato, con l’obiettivo di incrementare la produttività e l’efficacia dell’azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati.

Pertanto, è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all’interno di progetti che devono essere stati approvati ex ante dai responsabili, i quali dovranno accertarne a consuntivo l’effettiva realizzazione e in base alle risultanze di tale verifica, potranno erogare il relativo compenso incentivante.

Per quanto riguarda il caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato del dirigente che ha negato l’erogazione della produttività perché non vi era in atti nessuna prova che il progetto obiettivo rientrasse fra quelli approvati e ritenuti afferenti agli obiettivi affidati dagli amministratori.

I Giudici hanno confermato un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la maggiorazione dell’incentivazione può essere erogata soltanto nel caso in cui siano realizzati progetti di miglioramento coerenti con gli obiettivi affidati ai responsabili, approvati ad inizio anno dagli stessi dirigenti e i cui risultati siano stati accertati a consuntivo.

La prestazione lavorativa dei dipendenti deve essere resa all’interno di progetti “validati” e deve essere verificata secondo parametri medi di produttività, come aveva già chiarito sempre il Consiglio di stato nella sentenza n. 3230/08.

Tale pronuncia, benché relativa a fatti realizzati prima del novembre 2009, è perfettamente in linea con i principi definiti dalla riforma Brunetta, secondo la quale, tra l’altro, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, finalizzata all’erogazione della produttività, deve essere articolata tenendo conto della definizione e assegnazione degli obiettivi, del collegamento tra questi e le risorse necessarie e della verifica dei risultati a fine anno, che deve essere rendicontata agli organi di indirizzo politico-amministrativo e agli utenti, destinatari dei servizi.

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