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Pubblico impiego: le novità contenute nel collegato al lavoro (Legge n. 183/10)


di Federica Caponi e Giulia Rizza

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 la Legge n. 183/10 (così detta “collegato al lavoro”) concernente “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, entrata in vigore il 24 novembre scorso.

Di seguito riportiamo una breve sintesi delle principali novità che riguardano le Pubbliche Amministrazioni, mentre rinviamo alla Newsletter di dicembre per un commento approfondito.

Rafforzamento della trasparenza nella P.A.

Il collegato al lavoro contiene una serie di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le P.A., ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale.

Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.

Inoltre, le P.A., a differenza dei datori di lavoro privati, non saranno più obbligate a comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.

Inoltre, per quanto concerne le modalità di assunzione, le P.A. non saranno più obbligate alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro), in quanto potranno assolvere a tale adempimento entro 20 giorni e non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso.

Mobilità e aspettativa del personale

E’ stata ampliata la sfera di applicazione sia della mobilità collettiva, che della mobilità volontaria. Nel primo caso saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero, mentre nel secondo è stata prevista la possibilità di utilizzare, in assegnazione temporanea, il personale proveniente da altre P.A. per un periodo non superiore a tre anni.

La norma ha stabilito finalmente un termine massimo all’uso del comando, utilizzato frequentemente dagli enti “senza fine”.

I dipendenti pubblici, inoltre, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante tale periodo non saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 53 del Tu. sul pubblico impiego, che prevedono l’incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della P.A..

Part time

La nuova disposizione ha previsto che entro il 24 maggio 2011 (6 mesi dall’entrata in vigore del collegato al lavoro), le P.A. avranno la facoltà (e non l’obbligo) di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part – time adottati prima del 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 112/08).

Trattamento dei dati personali

Le nuove norme hanno modificato alcune disposizioni del Codice della privacy per quanto riguarda le comunicazioni effettuate da soggetti pubblici, al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza nello svolgimento delle funzioni pubbliche nella P.A. e la necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali.

Saranno oggetto di protezione soltanto le notizie concernenti la riservatezza dei dati strettamente personali, come ad esempio lo stato di salute o comunque atti a rivelare informazioni sensibili.

Pari opportunità e assenza di discriminazioni

E’ istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di mobbing.

Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap

E’ stata data delega al Governo per il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap).

Al riguardo, il Governo dovrà adottare le nuove disposizioni entro maggio 2011 per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati.

Per quanto riguarda i permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, è stato modifico l’art. 33 della Legge n. 104/92.

In particolare, tra l’altro è stato previsto:

–          che la fruizione dei permessi sia limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità;

–          il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave);

–          il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere anziché al domicilio del lavoratore richiedente;

–        l’obbligo da parte della P.A. di comunicazione alla Funzione pubblica (entro il 31 marzo di ogni anno) i nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92.

Trasmissione online all’Inps dei certificati di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 2011 saranno estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell’attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici.

Anche i medici privati saranno pertanto sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell’attestazione di malattia, così come già avviene per i medici di base.

La certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica direttamente all’Inps, che a sua volta la inoltrerà all’Amministrazione di competenza, ai sensi dell’art. 55-septies del Dlgs. n. 165/01, come modificato dal Dlgs. n. 150/09 (Riforma Brunetta).

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