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Accesso consigliere comunale: è consentito anche relativamente agli atti delle società miste


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 7083/10
di Chiara Zaccagnini

Un consigliere comunale ha diritto di accesso ai documenti della società mista, incaricata di svolgere alcuni servizi pubblici comunali.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da una società partecipata dall’Ente avverso il decreto del Tar che aveva dichiarato legittimo l’accesso di un consigliere comunale agli atti della società.

Un consigliere comunale aveva presentato istanza d’accesso agli atti di una partecipata dal Comune. La società aveva negato la richiesta e l’interessato aveva presentato ricorso al Tar che lo aveva accolto.

La società mista ha proposto così appello dinanzi al Consiglio di Stato, affermando che tale accesso non poteva essere consentito, in quanto si tratta di una società di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria e non totalitaria del Comune.

La stessa ha sostenuto che non essendo né un’Azienda speciale né una in house, non poteva essere ricompresa nella disciplina dettata dall’art. 43 del Tuel, secondo il quale è consentito l’accesso del consigliere comunale, oltre che agli atti del Comune, anche a quelli di Aziende ed Enti dipendenti dall’Ente stesso.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale appello infondato, rilevando che “il Consigliere comunale svolge la sua funzione a tutela della collettività stessa e, strumentalmente, al fine di poter adempiere al proprio ufficio, deve essere messo a conoscenza di ogni attività che riguarda la P.A., titolare primaria del soddisfacimento degli interessi pubblici della collettività di riferimento”(Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 6963/10).

Pertanto, tutto ciò che concerne l’attività della P.A. in cui è incardinato il consigliere non può non essere messa a sua disposizione, potendo solo in casi eccezionali essere rinviato l’accesso, ma mai negato in via definitiva.

Ne consegue che, è consentito ad un consigliere comunale l’accesso relativamente ad alcuni documenti della società mista, incaricata di svolgere taluni servizi pubblici locali (Tar Piemonte, Sez. I, Sent. n. 934/10).

Infatti, una società mista, con partecipazione maggioritaria dell’Ente Locale, costituita ai sensi dell’art. 113 del Tuel, è una società di diritto privato, ma è anche una società che svolge, esclusivamente o prevalentemente, uno o più servizi pubblici comunali.

Tale modalità è, pertanto, alternativa ad altre (cioè alla gestione in economia o tramite azienda speciale o appalto o istituzione) per la gestione di servizi e le modalità con cui vengono svolti tali servizi pubblici locali non può non ricadere nell’ambito dei poteri di cognizione del consigliere comunale.

I problemi, che nascono dalle interferenze delle norme del diritto civile, sulle modalità operative non possono condurre al diniego di accesso.

I Giudici hanno infatti precisato che la richiesta di accesso agli atti delle partecipate deve essere proposta all’Amministrazione comunale, che successivamente provvederà a far pervenire al consigliere interessato la documentazione richiesta.

Anche la genericità dell’istanza d’accesso non può costituire motivo di diniego, ma può essere oggetto di richiesta di precisazione.

Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello della partecipata, affermando che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è limitato agli atti dell’Ente, ma può essere esteso ai documenti delle società incaricate di svolgere servizi pubblici.

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