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Verbale di P.M.: per la contestazione delle affermazioni ivi contenute è’ sempre necessaria la querela di falso


Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 19416/2010
di Giulia Rizza

Per contestare le affermazioni contenute nel verbale proveniente da un pubblico ufficiale è sempre necessario proporre querela di falso.

Sussiste infatti la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. riguardo tutto ciò che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuto in sua presenza, anche nel caso in cui siano dedotte sviste o errori involontari.

Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, con la quale è stato respinto il ricorso avverso un’ordinanza di ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, poiché l’interessato si è limitato a contestare le risultanze del verbale di P.M. in sede di giudizio di opposizione.

Nel caso di specie, un automobilista era stato multato per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso, mentre parlava al cellulare senza l’ausilio dell’auricolare o del vivavoce.

L’interessato proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace competente, lamentando la non immediata contestazione della violazione.

Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso, ritenendo giustificata la contestazione differita della violazione, in ragione dell’intenso traffico e dell’ora in cui la stessa era stata rilevata.

Inoltre, a sostegno della propria decisione, il giudice aveva richiamato l’attestazione del vigile accertatore, che aveva indicato nel verbale come l’istante stesse attraversando l’incrocio con il semaforo rosso.

L’automobilista ha impugnato la decisione di fronte alla Corte di Cassazione, sostenendo l’omessa immediata contestazione e la mancata ammissione delle prove testimoniali.

La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di traffico intenso, non è necessaria l’immediata contestazione.

Inoltre, i giudici hanno ribadito che l’art. 2700 c.c. attribuisce efficacia, fino a querela di falso, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nel verbale essere stati da lui compiuti ovvero avvenuti in sua presenza.

Richiamando l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno precisato che, senza la querela di falso, è ammessa soltanto la contestazione e la prova delle circostanze di fatto che non sono state attestate nel verbale di accertamento.

L’esame di ogni questione inerente l’alterazione della realtà degli accadimenti indicati nel verbale, anche se involontaria o dovuta a cause accidentali, è riservata esclusivamente al giudizio di querela di falso, diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale.

Nel caso di specie, la Corte ha così ritenuta legittima la decisione del Giudice di Pace di non ammettere la prova testimoniale, in quanto tale prova poteva essere richiesta solo nel giudizio di querela di falso, e ha respinto il ricorso.

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