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Gestione servizi: è legittimo l’accordo oneroso con cui un Ente affida ad un’altra P.A. la gestione di un servizio


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 6548 del 10 settembre 2010
di Federica Caponi
Pubblicato su “Finanza locale e controlli”, numero 41

Gli Enti Locali, in alternativa allo svolgimento di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio, possono stipulare accordi a titolo oneroso con altre Amministrazioni pubbliche, cui affidare la gestione dei propri servizi.

Una cooperazione del genere tra Enti pubblici non viola le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.

Tali accordi sono retti unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, salvaguardando così il principio della parità di trattamento degli interessati, cosicché nessuna impresa privata è posta in una situazione privilegiata rispetto a eventuali concorrenti.

Questo l’importante principio sancito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6548/10 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un ordine professionale avverso l’accordo tra un Comune e l’Università per lo svolgimento di alcuni servizi a favore dell’ente locale previo pagamento di un corrispettivo.

Nel caso di specie, un Comune aveva deciso l’affidamento alla locale Università dell’incarico di studio e di consulenza tecnico-scientifica per la redazione di un atto di pianificazione territoriale.

Tale atto era stato impugnato da un ordine professionale che aveva sostenuto che l’Ente fosse obbligato a espletare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di tale servizio.

Il giudice del primo grado ha respinto il ricorso sostenendo che il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni, consentendo, invece, alle Amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa allo svolgimento di una di procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, di stipulare un accordo a titolo oneroso con altra Amministrazione pubblica, cui affidare il servizio.

La sentenza del Tar è stata impugnata dai ricorrenti di fronte al Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi hanno chiarito che non sussiste alcun obbligo per gli Enti pubblici di ricorrere alle procedure di gara per assicurare lo svolgimento in comune con altre P.A. di funzioni o servizi pubblici.

E’ necessario infatti porre in rilievo il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, che sono alla base degli eventuali accordi tra P.A..

Anche la Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-532/03 del 18 dicembre 2007, ha ritenuto non contrastante con gli obblighi nascenti dal Trattato un accordo tra un’Amministrazione pubblica e il servizio dei vigili del fuoco per il trasporto d’urgenza in ambulanza nell’esercizio delle rispettive competenze, benché l’Amministrazione corrispondesse un contributo destinato a coprire parte dei costi del servizio.

La Corte ha osservato che “la semplice esistenza, fra due enti pubblici, di un meccanismo di finanziamento riguardante servizi di tal genere non implica che le prestazioni di servizi in questione rappresentino un’aggiudicazione di appalti pubblici che debba esse esaminata alla luce delle norme fondamentali del Trattato”.

Inoltre, anche il diritto nazionale disciplina numerosi istituti che consentono accordi tra Enti pubblici per la gestione di servizi, il principale dei quali è contenuto nell’art. 15 della Legge n. 241/90, il quale stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Secondo il Consiglio di Stato è da ritenersi pertanto legittimo l’accordo tra Enti pubblici, ferma la loro legittimazione a concorrere alla pari delle imprese private nelle pubbliche gare, diretti al perseguimento di fini di interesse pubblico.

Inoltre, i giudici hanno precisato che per quanto riguarda in particolare il caso di specie, l’art. 66 del Dpr. n. 382/80, ammette espressamente l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti con Enti pubblici e privati, dettando una precisa disciplina per la ripartizione dei proventi di tali prestazioni.

Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto il ricorso presentato da un ordine professionale, dichiarando legittimo l’accordo oneroso tra il Comune e l’Università per lo svolgimento, da parte di quest’ultima, di un incarico di studio e consulenza a favore dell’Ente, non essendo in tal caso il Comune obbligato all’espletamento di procedure di gara per l’individuazione dell’affidatario.

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