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Trasmissione telematica dei certificati di malattia: forniti ulteriori chiarimenti dalla Funzione pubblica


Funzione pubblica, Circolare n. 2/10
di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 2/10, concernente “l’art. 55-septies del Dlgs. n. 165/01 – introdotto dall’art. 69 del Decreto Brunetta (Dlgs. n. 150/09) – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori chiarimenti”.

La Funzione Pubblica con la Circolare n. 1/10 aveva già fornito indicazioni operative relativamente all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia, dei dipendenti delle P.A., ai sensi dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01.

Con tale atto il Ministero aveva dato le prime indicazioni relative al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e ai vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle nuove modalità.

Al fine di procedere al collaudo generale, con Decreto del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. del l luglio 2010, è stata costituita una Commissione composta dai rappresenti delle P.A. coinvolte nell’applicazione del nuovo sistema.

Alla conclusione del collaudo della funzionalità sono state evidenziate criticità organizzative, facendo nascere la necessità di aprire una fase di monitoraggio del sistema, in modo da fornire ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull’applicazione della normativa.

La Circolare in commento ha precisato che i medici possono superare eventuali problematicità, derivanti dalla mancanza di un pc o da una connessione internet, con l’utilizzo del canale telefonico (numero verde 800.013.577).

Il lavoratore, una volta registrato al sito dell’Inps (www.INPS.it – home page), potrà controllare tutti i certificati a lui intestati.

Le Amministrazioni potranno ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente al sistema Inps, sia richiedendo all’Istituto l’invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (Pec).

L’accesso diretto al sistema Inps, da parte delle Amministrazioni, potrà avvenire solo mediante apposite credenziali, che dovranno essere richieste secondo le modalità indicate nella Circolare Inps n. 60/10.

La Circolare Inps n. 119/10 ha indicato le modalità per attivare l’invio alla casella Pec degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti.

Le Amministrazioni pubbliche per ricevere gli attestati di malattia dei dipendenti dovranno rivolgersi all’Inps, anche se i lavoratori sono iscritti al regime contributivo Inpdap.

Ulteriori indicazioni su tali servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online.

I medici obbligati all’utilizzo del sistema di trasmissione telematica

La violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione.

Il mancato utilizzo di tale modalità non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti.

Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti stanno attuando un processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati, in modo da ottenere un’estensione generalizzata di tale sistema.

Pertanto, i dipendenti pubblici che, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01, si rivolgeranno ad un medico privato per la certificazione dell’assenza, dovranno chiedere allo stesso il certificato o l’attestato in forma cartacea e saranno tenuti a recapitarlo all’amministrazione secondo le tradizionali modalità.

Le Amministrazioni, sino alla compiuta messa a regime del sistema, avranno tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti.

La giustificazione dell’assenza dovrà avvenire mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l’invio telematico, ai sensi dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01.

I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione

Per quanto riguarda i certificati e gli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere sussistono ancora criticità nell’applicazione del nuovo modello di trasmissione.

La Commissione, soprarichiamata a seguito dell’individuazione di tali difficoltà, ha evidenziato la necessità di individuare soluzioni adeguate e di attuare un monitoraggio per verificare la funzionalità del servizio.

Sino al momento in cui non verranno dettate misure ad hoc per questi casi specifici, i medici dovranno continuare a fornire certificati in forma cartacea, i dipendenti dovranno recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all’Amministrazione di appartenenza e gli Enti saranno tenuti ad accettare tali documenti secondo le tradizionali modalità.

Situazioni nelle quali l’Amministrazione deve conoscere la diagnosi

Secondo il nuovo modello, il certificato dovrà essere trasmesso dallo stesso medico in formato telematico e successivamente il datore di lavoro riceverà l’attestato di malattia.

L’attestato di malattia trasmesso al datore di lavoro, consiste nel certificato trasmesso dal dottore, senza la diagnosi.

L’attestato verrà utilizzato dai lavoratori per giustificare l’assenza e l’omissione della diagnosi è diretta a tutelare la riservatezza del dipendente.

Tale omissione deve essere esclusa nei casi di esenzione della decurtazione dello stipendio ai fini della reperibilità per la visita fiscale.

In tal caso, l’Amministrazione sarà tenuta ad applicare il regime generale, a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi.

Il medico dovrà inserire nel certificato, trasmesso in forma telematica, i dati e le informazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite dal Dpcm. n. 206/09, dovrà inoltre stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo, che lo stesso avrà l’onere di trasmettere tempestivamente all’Amministrazione secondo le tradizionali modalità (Pec, fax, raccomandata, consegna a mano).

L’assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell’assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell’Amministrazione.

La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potrà essere verificata dall’Amministrazione interessata mediante consultazione del sito Inps.

La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati

L’art. 55 septies, comma 4, del DLgs. n. 165/01 ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica, stabilendo che “l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.

Il comma 6, del citato articolo, ha previsto ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio personale.

Le sanzioni applicabili a tali fattispecie sono dettate dagli artt. 21 e 55 sexies, comma 3, del Dlgs. n. 165/01.

Nonostante l’obbligo dei medici di trasmettere i certificati in via telematica, ove sussistano le condizioni organizzative e tecniche necessarie, le Amministrazioni per il periodo transitorio, cioè fino al 31 gennaio 2011, dovranno astenersi dalle contestazioni degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento.

Spetterà al Dipartimento della Funzione pubblica comunicare ulteriori informazioni in prospettiva della piena attuazione del nuovo sistema.

Infine, la Circolare in commento ha ricordato che le Amministrazioni che riceveranno attestati di malattia in forma cartacea, al di fuori delle situazioni indicate, dovranno segnalare l’anomalia entro 48 ore dal ricevimento, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda di riferimento del medico.

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