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Il provvedimento di revisione della patente deve essere puntualmente motivato


Tar Lazio, Sez. I ter, sentenza n. 30636/10
di Giulia Rizza

Il provvedimento di revisione della patente di guida, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, deve essere correlato da puntuale motivazione circa l’inidoneità dell’interessato alla guida.

Non è infatti sufficiente il solo richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorchè grave.

Questa il principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento di revisione della patente di guida.

Al ricorrente era stato notificato un provvedimento della Prefettura di Roma, con cui gli veniva contestata la violazione al codice della strada, per aver transitato su corsia preferenziale.

Come conseguenza della violazione amministrativa, veniva inoltre invitato a presentarsi presso la M.C.T.C. di Roma per sottoporsi all’esame di idoneità per la revisione della patente.

L’interessato ha impugnato tale avviso, deducendo l’eccesso di potere dell’Amministrazione intimata per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il potere contemplato dall’art. 128 C.d.S. dovrebbe infatti fondarsi su adeguati accertamenti relativi ai requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, necessitando quindi dello svolgimento di un’istruttoria e di specifica motivazione.

Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento risultava essere privo di indicazioni circa le condizioni determinanti l’idoneità alla guida, richiamando il solo verbale attestante la violazione di alcune norme del codice della strada.

Il giudice amministrativo ha precisato che la revisione è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia di sicurezza del traffico stradale.

In quanto tale, deve essere correlato da elementi concreti, specificamente indicati, che mettano in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida.

Il solo richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorché grave, non può, secondo il Tar, giustificare l’avvio del procedimento di revisione ex art. 128 C.d.S.

I giudici amministrativi hanno pertanto accolto il ricorso del cittadino, annullando il provvedimento di revisione della patente.

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