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Società strumentali degli enti locali: è illegittima la costituzione di società controllate


Consiglio di Stato, Sentenza n. 6527/10
di Federica Caponi
Pubblicato su Finanza locale & controlli.it, numero 40.
Diritto e pratica amministrativa, n.1 gennaio 2011

Le società strumentali delle amministrazioni locali, tra cui sono comprese le camere di commercio, non possono costituire società partecipate al 100%, perché in tal modo verrebbe ad essere eluso, sia pure indirettamente, il divieto previsto dall’art. 13 del decreto bersani (dl. n. 223/06).

Lo scorporo delle attività da parte delle società strumentali, mediante la costituzione di una separata società, interrompe tale divieto soltanto se la nuova società sia effettivamente “separata” e cioè autonoma e indipendente rispetto alla società strumentale.

Autonomia e indipendenza che sono insussistenti se la nuova società è interamente partecipata dalla strumentale dell’ente.

Questo l’importante principio ribadito dal consiglio di stato nella sentenza n. 6527, del 10 settembre 2010, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una società avverso gli atti di aggiudicazione di un appalto a favore di una società partecipata al 100% da una strumentale delle camere di commercio.

I giudici amministrativi hanno precisato che la mera interposizione di uno schermo societario fra l’ente locale e la società strumentale non fa venir meno il divieto di cui all’art.13 del citato dl. n. 223/06.

Le amministrazioni pubbliche locali, e quindi anche le camere di commercio, possono impiegare propri capitali per costituire società al fine di ottenere l’affidamento di servizi di utilità generale.

Tale obiettivo non può essere perseguito mediante la costituzione di una società partecipata al 100% da una loro società strumentale, perché in tal modo verrebbe ad essere violato il divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente consentite ai soggetti che godono di una posizione privilegiata sul mercato, quali sono le in house strumentali.

Occorre considerare, infatti, che se fosse ammessa la costituzione del nuovo organismo societario ad opera della società strumentale scorporante, con impiego in modo determinante del proprio capitale, risulterebbe violato il divieto imposto alle società strumentali di partecipare ad altre società ed enti, sancito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto bersani.

Il comma 3 della stessa disposizione ha stabilito inoltre che le società che svolgevano attività non consentite dovevano cederle a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.

Lo scorporo delle attività da parte delle società strumentali, mediante la costituzione di una separata società, secondo il consiglio di stato, interrompe il divieto di cui al citato art. 13 soltanto se la nuova società sia effettivamente “separata” dalla scorporante.

Nel caso di specie, la società che si è aggiudicata l’appalto è posseduta interamente dalla società strumentale delle camere di commercio, le attività svolte rientrano nella nozione di “beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività”, di cui al menzionato art. 13, e il consiglio di amministrazione della strumentale, nominato dalle camere di commercio, nomina gli amministratori della controllata.

Pertanto, la stessa non può essere considerata indipendente e autonoma rispetto alla società strumentale.

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